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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 14 della legge
9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2003. A
tale scopo e' autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno
2001 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e
in Croazia, di cui al comma 2, dell'articolo 14 della legge 9 gennaio
1991, n. 19, sara' utilizzato mediante convenzione da stipulare tra
il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Universita'
popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro
quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero degli affari
esteri della Federazione delle associazioni degli esuli istriani,
fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Detto
stanziamento e' finalizzato alla realizzazione di interventi ed
attivita', indicati dall'Unione italiana in collaborazione con la
regione Friuli-Venezia Giulia, da attuare nel campo scolastico,
culturale, dell'informazione nonche', fino ad un massimo del 20 per
cento dello stanziamento annuo previsto, nel campo socio-economico.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, commi 1 e 2:
- La legge n. 19/1991, reca norme per lo sviluppo delle
attivita' economiche e della cooperazione internazionale
della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di
Belluno e delle aree limitrofe.
Il comma 2 dell'art. 14, ha autorizzato, in attesa di
una legge per gli interventi a favore delle popolazioni
italiane in Jugoslavia, la spesa di lire 12 miliardi per il
periodo 1991-1993, suddivisi in 4 miliardi annui a favore
della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche
in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia ed
altre istituzioni ed Enti.