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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' ed oggetto)
1. La Repubblica riconosce il valore di solidarieta' sociale e la
funzione di servizio di pubblica utilita' del Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano
(CAI).
2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze
attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive
modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al
recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e
nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le
competenze e le attivita' svolte da altre amministrazioni o
organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di
squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di
coordinamento e' assunta dal responsabile del CNSAS.
3. Il CNSAS contribuisce, altresi', alla prevenzione ed alla
vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attivita'
alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di
montagna, delle attivita' speleologiche e di ogni altra attivita'
connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo
e culturale in ambiente montano ed ipogeo.
4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio
nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992,
n. 225, e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di
eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione
civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed
istituzionali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1, commi 2 e 4:
- La legge n. 91 del 1963 reca: "Riordinamento del Club
alpino italiano", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 26 febbraio 1963.
- La legge n. 225 del 1992 reca: "Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile", pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del
17 marzo 1992.