Legge Ordinaria n. 74 del 21/03/2001 G.U. n. 74 del 29 Marzo 2001
Disposizioni per favorire l' attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       (Finalita' ed oggetto)

  1.  La  Repubblica riconosce il valore di solidarieta' sociale e la
funzione  di  servizio  di  pubblica  utilita'  del  Corpo  nazionale
soccorso  alpino  e  speleologico  (CNSAS)  del  Club alpino italiano
(CAI).
  2.  Il  CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze
attribuite  al  CAI  dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive
modificazioni,  al  soccorso  degli infortunati, dei pericolanti e al
recupero  dei  caduti  nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e
nelle  zone  impervie  del  territorio  nazionale.  Restano  ferme le
competenze   e   le  attivita'  svolte  da  altre  amministrazioni  o
organizzazioni  operanti  allo stesso fine; nel caso di intervento di
squadre   appartenenti  a  diverse  organizzazioni,  la  funzione  di
coordinamento e' assunta dal responsabile del CNSAS.
  3.  Il  CNSAS  contribuisce,  altresi',  alla  prevenzione  ed alla
vigilanza    degli    infortuni    nell'esercizio   delle   attivita'
alpinistiche,  sci-alpinistiche,  escursionistiche  e  degli sport di
montagna,  delle  attivita'  speleologiche  e di ogni altra attivita'
connessa  alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo
e culturale in ambiente montano ed ipogeo.
  4.  Il  CNSAS,  quale  struttura  nazionale  operativa del Servizio
nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992,
n.  225,  e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di
eventi  calamitosi  in  cooperazione  con  le strutture di protezione
civile    nell'ambito    delle   proprie   competenze   tecniche   ed
istituzionali.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1, commi 2 e 4:
              - La legge n. 91 del 1963 reca: "Riordinamento del Club
          alpino italiano", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55
          del 26 febbraio 1963.
              - La  legge  n.  225  del  1992  reca: "Istituzione del
          Servizio nazionale della protezione civile", pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 64 del
          17 marzo 1992.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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