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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Principi generali)
1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle
vestigia della Prima guerra mondiale.
2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze,
promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il
restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a
entrambe le parti del conflitto e in particolare di:
a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti
militari;
b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti,
strade e sentieri militari;
c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e
tabernacoli;
d) reperti mobili e cimeli;
e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le
operazioni belliche.
3. Per le finalita' di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono
avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o
d'arma.
4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4
novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul
suo significato per il raggiungimento dell'unita' nazionale.
5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e
storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.
6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo
51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di seguito denominato "testo unico".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 51 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352", e' il seguente:
"Art. 51 (Distacco di beni culturali.) (legge 1o giugno
1939, n. 1089, art. 13) - 1. Chi dispone e chi esegue il
distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi,
iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti esposti a non
alla pubblica vista deve ottenere l'autorizzazione dal
soprintendente.".
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
"Art. 117. La regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e
rurale; fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica; musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e
linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e
termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque
interne; agricoltura e foreste; artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla
regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".