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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. In sede di ripartizione dei contributi erariali agli enti
locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi
stessi, e' riservato, per ciascuno degli anni 2001, 2002, e 2003 un
contributo integrativo non superiore a lire 3 miliardi al comune di
Sotto il Monte Giovanni XXIII.
2. Per gli anni 2001 e 2002 e' autorizzato un contributo
straordinario di lire 5 miliardi annue alla provincia di Bergamo per
il potenziamento della rete stradale provinciale di accesso al comune
di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 2001
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio
delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino