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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di
accoglienza dei pellegrini, nonche' del miglioramento delle strutture
necessarie per l'accesso dei visitatori, e' autorizzato per il comune
di Pietrelcina un contributo di lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni 2001 e 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici.
3. In sede di ripartizione dei contributi erariali agli enti
locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi
stessi e' riservato, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, al
comune di Pietrelcina un contributo integrativo annuo non superiore a
lire 3 miliardi.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 2001
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio
delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino