Legge Ordinaria n. 81 del 26/03/2001 G.U. n. 75 del 30 Marzo 2001
Norme in materia di disciplina dell ' attività di Governo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  All'articolo  10,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Fermi restando la
responsabilita'  politica  e  i  poteri  di  indirizzo  politico  dei
Ministri  ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, a non piu' di
dieci  Sottosegretari  puo'  essere  attribuito  il  titolo  di  vice
ministro,  se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area
di  competenza  di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu'
direzioni  generali.  In  tale caso la delega, conferita dal Ministro
competente,  e' approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri".
  2. All'articolo 10, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "I vice ministri di cui al
comma  3  possono  essere  invitati  dal Presidente del Consiglio dei
Ministri,  d'intesa  con  il  Ministro competente, a partecipare alle
sedute  del  Consiglio  dei  Ministri,  senza  diritto  di  voto, per
riferire  su  argomenti  e  questioni  attinenti  alla  materia  loro
delegata".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 26 marzo 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica

Visto, il Guardasigilli: Fassino

 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni  sulla  promulgazione delle leggi, dei decreti
          del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
          ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  della  legge
          23 agosto  1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario), come modificato dalla
          presente legge:
              "Art.    10    (Sottosegretari    di   Stato). - 1.   I
          Sottosegretari  di  Stato  sono  nominati  con  decreto del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro che il
          Sottosegretario   e'  chiamato  a  coadiuvare,  sentito  il
          Consiglio dei Ministri.
              2.  Prima  di  assumere le funzioni i Sottosegretari di
          Stato  prestano  giuramento  nelle  mani del Presidente del
          Consiglio dei Ministri con la formula di cui all'art. 1.
              3.  I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed
          esercitano   i   compiti   ad  essi  delegati  con  decreto
          ministeriale  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale. Fermi
          restando   la   responsabilita'  politica  e  i  poteri  di
          indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della
          Costituzione,  a  non  piu'  di  dieci  Sottosegretari puo'
          essere  attribuito  il  titolo di vice Ministro, se ad essi
          sono   conferite   deleghe   relative  all'intera  area  di
          competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
          piu'  direzioni generali. In tale caso la delega, conferita
          dal  Ministro  competente,  e'  approvata dal Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri.
              4. I Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali
          rappresentanti  del  Governo,  alle  sedute  delle Camere e
          delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in
          conformita'  alle  direttive  del  Ministro e rispondere ad
          interrogazioni  ed interpellanze. I vice ministri di cui al
          comma   3   possono  essere  invitati  dal  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   d'intesa   con   il  Ministro
          competente,  a  partecipare  alle  sedute del Consiglio dei
          Ministri,  senza diritto di voto, per riferire su argomenti
          e questioni attinenti alla materia loro delegata.
              5.   Oltre   al   Sottosegretario   di  Stato  nominato
          segretario  del  Consiglio  dei  Ministri,  possono  essere
          nominati  presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri
          altri  Sottosegretari  per  lo  svolgimento  di determinati
          compiti   e   servizi.  La  legge  sull'organizzazione  dei
          Ministeri   determina  il  numero  e  le  attribuzioni  dei
          Sottosegretari.  Entro  tali  limiti  i Sottosegretari sono
          assegnati  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministeri.".
              - Si riporta il testo dell'art. 95 della Costituzione:
              "Art.  95. - Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          dirige   la   politica   generale   del  Governo  e  ne  e'
          responsabile.  Mantiene  l'unita'  di indirizzo politico ed
          amministrativo,  promovendo  e  coordinando l'attivita' dei
          Ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli
          atti  del  Consiglio  dei Ministri, e individualmente degli
          atti dei loro dicasteri.
              La  legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio   e   determina  il  numero,  le  attribuzioni  e
          l'organizzazione dei Ministeri.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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