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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative
e correttive del nuovo codice della strada)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici
e dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri
Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui
all'articolo 4, un decreto legislativo recante disposizioni
integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, nonche' della legislazione vigente concernente la
disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, in
conformita' ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'articolo
2.
2. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, anche con separati
decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al
comma 1, nonche' nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di
cui all'articolo 2, disposizioni per integrare, coordinare e
armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme
legislative comunque rilevanti in materia, nonche' disposizioni di
carattere transitorio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legisiativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1, comma 1:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante "Nuovo codice della strada" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento
ordinario.