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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Indennita' di trasferimento)
1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio
permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n.
224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente
alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorita' ad altra sede di
servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete
una indennita' mensile pari a trenta diarie di missione in misura
intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del
30 per cento per i secondi dodici mesi.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' ridotta del 20 per cento per il
personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di
servizio.
3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di
servizio puo' optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per
il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per
l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000
mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di
cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. L'indennita' di cui al comma 1 del presente articolo compete anche
al personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio
1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e
successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente "Norme
per il reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali
piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed
integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574,
riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle
Forze armate e della Guardia di finanza", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1986, n. 125, S.O.
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
recante "Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10
della legge 28 luglio 1999, n. 266" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 giugno 2000, n. 127, S.O. Si riporta
il testo dell'art. 28, comma 1:
"Art. 28 (Materie di negoziazione). - 1. Formano
oggetto del procedimento negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, secondo parametri appositamente definiti in
tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati,
rapportati alla figura apicale;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario:
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali;
h) l'individuazione di misure idonee a favorire la
mobilita' di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste
per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte
dell'amministrazione dell'interno.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. Si
riporta il testo dell'art. 48, comma 5:
"Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - (Omissis) 5. Le indennita' percepite per le
trasferte o le missioni fuori del territorio comunale
concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire
90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte
all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di
quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito
gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite
e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese
di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso
analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del
territorio comunale non concorrono a formare il reddito i
rimborsi di spese documentate relative al vitto,
all'alloggio, al viaggio e al trasporto. nonche' i rimborsi
di altre spese, anche non documentabili, eventualmente
sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette
trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero
di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte
all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le
trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i
rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti
provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito."
La legge 8 luglio 1961, n. 642, recante "Trattamento
economico del personale dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso
delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti,
comandi od organismi internazionali", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1961, n. 186.
La legge 27 luglio 1962, n. 1114, recante "Disciplina
della posizione giuridica ed economica dei dipendenti
statali autorizzati ad assumere un impiego presso enti od
organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso
Stati esteri" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
agosto 1962, n. 202.
La legge 27 dicembre 1973, n. 838, recante "Ordinamento
degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento
economico del personale della Difesa ivi destinato" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973,
n. 333, S.O.