Legge Ordinaria n. 86 del 29/03/2001 G.U. n. 77 del 2 Aprile 2001
Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                    (Indennita' di trasferimento)

1.  Al  personale  volontario  coniugato  e  al personale in servizio
permanente  delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento
militare   e   civile,  agli  ufficiali  e  sottufficiali  piloti  di
complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n.
224,  e,  fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente
alla  carriera  prefettizia,  trasferiti d'autorita' ad altra sede di
servizio  sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete
una  indennita'  mensile  pari  a trenta diarie di missione in misura
intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del
30 per cento per i secondi dodici mesi.
2.  L'indennita' di cui al comma 1 e' ridotta del 20 per cento per il
personale  che  fruisce  nella  nuova  sede  di  alloggio gratuito di
servizio.
3.  Il  personale  che  non  fruisce  nella nuova sede di alloggio di
servizio puo' optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per
il  rimborso  del  90  per  cento  del canone mensile corrisposto per
l'alloggio  privato  fino  ad  un  importo  massimo di lire 1.000.000
mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di
cui  al  presente  comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. L'indennita' di cui al comma 1 del presente articolo compete anche
al  personale  in  servizio  all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio
1961,  n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e
successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - La  legge  19 maggio 1986, n. 224, concernente "Norme
          per  il  reclutamento  degli  ufficiali e dei sottufficiali
          piloti  di  complemento  delle  Forze armate e modifiche ed
          integrazioni   alla   legge  20  settembre  1980,  n.  574,
          riguardanti  lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle
          Forze  armate  e  della  Guardia di finanza", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1986, n. 125, S.O.
              - Il  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,
          recante  "Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del
          personale  della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10
          della  legge  28  luglio  1999, n. 266" e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  2 giugno 2000, n. 127, S.O. Si riporta
          il testo dell'art. 28, comma 1:
              "Art.  28  (Materie  di  negoziazione).  -  1.  Formano
          oggetto del procedimento negoziale:
                a)   il   trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio,  secondo  parametri  appositamente  definiti in
          tale  sede  che  ne  assicurino,  nell'ambito delle risorse
          finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati,
          rapportati alla figura apicale;
                b) l'orario di lavoro;
                c) il congedo ordinario e straordinario:
                d) la reperibilita';
                e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
                f) i permessi brevi per esigenze personali;
                g) le aspettative ed i permessi sindacali;
                h)  l'individuazione  di  misure idonee a favorire la
          mobilita'  di  sede,  aggiuntive rispetto a quelle previste
          per  i  funzionari  non  assegnatari  di  alloggi  da parte
          dell'amministrazione dell'interno.".
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  recante  "Approvazione del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  31  dicembre  1986,  n.  302,  S.O. Si
          riporta il testo dell'art. 48, comma 5:
              "Art.   48   (Determinazione   del  reddito  di  lavoro
          dipendente).  - (Omissis) 5. Le indennita' percepite per le
          trasferte  o  le  missioni  fuori  del  territorio comunale
          concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire
          90.000  al  giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte
          all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
          in  caso  di  rimborso  delle  spese di alloggio, ovvero di
          quelle   di   vitto,   o   di   alloggio  o  vitto  fornito
          gratuitamente  il  limite e' ridotto di un terzo. Il limite
          e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese
          di  alloggio  che  di  quelle di vitto. In caso di rimborso
          analitico  delle  spese  per trasferte o missioni fuori del
          territorio  comunale  non concorrono a formare il reddito i
          rimborsi   di   spese   documentate   relative   al  vitto,
          all'alloggio, al viaggio e al trasporto. nonche' i rimborsi
          di  altre  spese,  anche  non  documentabili, eventualmente
          sostenute  dal  dipendente,  sempre  in  occasione di dette
          trasferte  o missioni, fino all'importo massimo giornaliero
          di  lire  30.000,  elevate  a  lire 50.000 per le trasferte
          all'estero.  Le  indennita'  o  i  rimborsi di spese per le
          trasferte  nell'ambito  del  territorio  comunale, tranne i
          rimborsi  di  spese  di  trasporto  comprovate da documenti
          provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito."
              La  legge  8  luglio 1961, n. 642, recante "Trattamento
          economico  del  personale  dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica  destinato  isolatamente all'estero presso
          delegazioni  o  rappresentanze militari ovvero presso enti,
          comandi  od  organismi internazionali", e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1961, n. 186.
              La  legge  27 luglio 1962, n. 1114, recante "Disciplina
          della  posizione  giuridica  ed  economica  dei  dipendenti
          statali  autorizzati  ad assumere un impiego presso enti od
          organismi  internazionali  o  ad esercitare funzioni presso
          Stati  esteri"  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 11
          agosto 1962, n. 202.
              La legge 27 dicembre 1973, n. 838, recante "Ordinamento
          degli  uffici  degli  addetti dell'Esercito, della Marina e
          dell'Aeronautica   in  servizio  all'estero  e  trattamento
          economico  del  personale  della  Difesa  ivi destinato" e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973,
          n. 333, S.O.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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