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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' e campo di applicazione)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle
competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256
del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di
carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese
marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, con
l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in
particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio
raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla
promozione e alla costruzione di navi cisterna a basso impatto
ambientale e dotate dei piu' elevati standard di sicurezza in
conformita' alla politica comunitaria ed internazionale sulla
sicurezza dei mari e compatibilmente con le tecnologie disponibili,
al fine di prevenire gli incidenti in mare o limitarne le
conseguenze.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli
investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000 o in
tale anno avviati per l'ammodernamento ed il rinnovo della flotta da
parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi
italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione,
inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al
regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sempreche' gli
investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui
all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della legge 14 giugno
1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.
4. Per "investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno
2000" si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da
parte di soggetti che alla data del 1° gennaio 2000 erano in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione e
per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o
negli anni successivi.
5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per
iniziative di investimento relative alle unita' navali di cui
all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione
di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche
finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
6. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 6 della
legge 31 luglio 1997, n. 261, e' autorizzato un ulteriore limite di
impegno di durata decennale pari a lire 450 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri
6 agosto 1999 recante "Identificazione delle attivita'
relative alla concessione di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere
all'industria, conservate allo Stato, ai sensi dell'art.
18, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 ottobre 1999, n. 256.
Note all'art. 1, comma 3:
- Il testo vigente dell'art. 143 del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.
327, come modificato dalla legge 9 dicembre 1975, n. 723
(Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1976, n. 4) e dall'art. 7 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1997, n. 303), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (Gazzetta Ufficiale
28 febbraio 1998, n. 49) e' il seguente:
"Art. 143 (Requisiti di nazionalita' dei proprietari di
navi italiane). - 1. Rispondono ai requisiti di
nazionalita' per l'iscrizione nelle matricole o nei
registri di cui all'art. 146:
a) le navi che appartengono per una quota superiore a
dodici carati a persone fisiche giuridiche o enti italiani
o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un
registro straniero non comunitario, appartenenti a persone
fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali
assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una
stabile organizzazione sul territorio nazionale con
gestione demandata a persona fisica o giuridica di
nazionalita' italiana o di altri Paesi dell'Unione europea,
domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma
ogni responsabilita' per il suo esercizio nei confronti
delle autorita' amministrative e dei terzi, con
dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione
della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione
di armatore.".
- Il testo del regolamento (CEE) n. 2137/85 del
Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all'istituzione di un
Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 199
del 31 luglio 1985.
- Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240,
recante "Norme per l'applicazione del regolamento n.
85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo
di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1991, n. 182.
- L'art. 19, comma 1, lettere a) e b), della legge
14 giugno 1989, n. 234, recante "Disposizioni concernenti
l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a
favore della ricerca applicata al settore navale" (Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 1989, n. 143, supplemento ordinario) e'
il seguente:
"Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della
marina mercantile:
a) l'albo speciale delle imprese di costruzione
navale;
b) l'albo speciale delle imprese di riparazione
navale;".
Nota all'art. 1, comma 4:
- Per l'art. 143 del codice della navigazione si veda
in nota all'art. 1, comma 2.
Nota all'art. 1, comma 5:
- Il testo dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1999, n.
522, recante "Misure di sostegno all'industria
cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel
settore navale" (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2000, n. 10)
e' il seguente:
"Art. 2. (Contributi per le costruzioni e
trasformazioni navali). - 1. Le disposizioni di cui al
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a
favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel
settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti
di cui al comma 3 del presente articolo, ai contratti di
costruzione e trasformazione navale stipulati dal
1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 concernenti le unita'
navali di cui all'art. 2 del decreto-legge medesimo aventi
autonoma propulsione, con esclusione dei galleggianti,
delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso
art. 2.
2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura non
superiore, rispettivamente, al 9 per cento ed al 4,5 per
cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. Il Ministro
dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto,
recepisce le modifiche della misura delle aliquote di
contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli
stanziamenti autorizzati. Per le finalita' di cui al
presente articolo e' autorizzato un limite di impegno
quindicennale di lire 28.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 1999.".
Note all'art. 1, comma 6:
- L'art. 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, recante
"Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria
cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle
disposizioni comunitarie di settore" (Gazzetta Ufficiale
7 agosto 1997, n. 183) e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Al fine di incrementare il ruolo della
ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitivita' e
di consolidare le basi tecnologiche dell'industria
navalmeccanica, il Ministero dei trasporti e della
navigazione e' autorizzato a concedere, nel quadro della
disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a ricerca e
allo sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione
delle Comunita' europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 45 del
17 febbraio 1996 all'Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al
Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di
Genova, contributi per i programmi di ricerca nel settore
navale relativi al periodo 1o gennaio 1997-31 dicembre 1999
ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in
tema di trasporti marittimi ed industria cantieristica,
determinati e corrisposti nei limiti e secondo le aliquote,
le modalita' e le procedure di cui ai seguenti commi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono riferiti alle
spese sostenute per la realizzazione dei programmi di
ricerca finalizzati ad:
a) attivita' di ricerca fondamentale nelle discipline
scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria
navale marina, non collega ad obiettivi industriali o
commerciali;
b) attivita' di ricerca industriale tesa alla
definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo
della progettazione delle navi e delle strutture marine,
nonche' alla definizione di tecnologie costruttive in campi
innovativi, in particolare per navi ottimali per il
cabotaggio nazionale;
c) attivita' di sviluppo, precompetitiva orientata
alla concretizzazione della ricerca industriale relativa a
determinati tipi di veicoli, impianti e componenti con
caratteristiche avanzate e innovative nonche' a prodotti,
processi di produzione o servizi nuovi. Per le attivita' di
cui alle lettere a), b) e c) le percentuali di aiuto sono
pari rispettivamente al 90 per cento, al 50 per cento ed al
25 per cento dei costi ammissibili sostenuti.
3. I programmi di ricerca dell'INSEAN di Roma e del
CETENA di Genova relativi al triennio 1997-1999 sono
presentati al Ministro dei trasporti e della navigazione,
al Ministro del bilancio e della programmazione economica
ed al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Ciascun programma deve contenere la definizione dei
temi di ricerca, gli obiettivi che si intendono
raggiungere, i costi previsti per le singole ricerche ed
ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il
profilo tecnico-scientifico.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui
all'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, di concerto
con il Ministro del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi di
cui al comma 3.
6. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti
secondo le modalita' di cui all'art. 2 della legge
31 dicembre 1991, n. 431, nonche' dell'art. 16, commi 2 e
3, decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 132.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo sono
autorizzati nel triennio 1997-1999 limiti di impegno in
ragione di 5.000 milioni per l'anno 1998 e 5.000 milioni
per l'anno 1999.".