Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Pronuncia in camera di consiglio)
1. L'articolo 375 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
"Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). - La Corte, sia a
sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in
camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello
incidentale eventualmente proposto;
2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia
eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo
332;
3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma
dell'articolo 390;
4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro
caso;
5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di
giurisdizione.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia
sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello
incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e
vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover
pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti
nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonche'
quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e
l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo
360 o per manifesta infondatezza degli stessi.
La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e
al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima
dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate
agli avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie
entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se
compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5),
limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 332, 360 e 378 del
codice di procedura civile:
"Art. 332 (Notificazione dell'impugnazione relativa a
cause scindibili). - Se l'impugnazione di una sentenza
pronunciata in cause scindibili e' stata proposta soltanto
da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il
giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto
delle quali l'impugnazione non e' preclusa o esclusa,
fissando il termine nel quale la notificazione deve essere
fatta e, se e' necessario, l'udienza di comparizione.
Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene,
il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i
termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma".
"Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). -
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado
possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza,
quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di
diritto;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia,
prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per
cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le
parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso
l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o
falsa applicazione di norme di diritto".
"Art. 378 (Deposito di memorie di parte). - Le parti
possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre
cinque giorni prima dell'udienza".