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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 291 sono inseriti i seguenti:
"Art. 291-bis. - (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri). - 1.
Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel
territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di
contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali e' punito
con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di
prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985,
n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un
quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi
convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni
grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a
lire 1 milione.
Art. 291-ter. - (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando
di tabacchi lavorati esteri). - 1. Se i fatti previsti dall'articolo
291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a
persone estranee al reato, la pena e' aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa
di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la
reclusione da tre a sette anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare
il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunita' del reato, il
colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute
nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore e' sorpreso
insieme a due o piu' persone in condizioni tali da frapporre ostacolo
agli organi di polizia;
c) il fatto e' connesso con altro reato contro la fede pubblica o
contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto,
che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni
o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia
ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumita';
e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato societa' di persone
o di capitali ovvero si e' avvalso di disponibilita' finanziarie in
qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la
Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca
dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n.
328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di
assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di
contrabbando.
3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice
penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere
a) e d) del comma 2 del presente articolo, non puo' essere ritenuta
equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si
opera sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente
alle predette aggravanti.
Art. 291-quater. - (Associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri). 1. Quando tre o piu'
persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli
previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono,
dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per
cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione da un
anno a sei anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o
piu'.
4. Se l'associazione e' armata ovvero se ricorrono le circostanze
previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si
applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi
previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni
nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata
quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
delle finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti,
anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente
articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti
dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare
che l'attivita' delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche
aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione
dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato
o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei
delitti";
b) l'articolo 301-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 301-bis. - (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a
seguito di operazioni anticontrabbando). - 1. I beni mobili iscritti
in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli
aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria
anticontrabbando, sono affidati dall'autorita' giudiziaria in
custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego in attivita' di polizia, ovvero possono essere affidati
ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici,
per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela
ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione
obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a
carico dell'ufficio o comando usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in
custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono
ceduti ai fini della loro rottamazione mediante distruzione, sulla
base di apposite convenzioni. In caso di rottamazione, la
cancellazione dei veicoli dai pubblici registri e' eseguita in
esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei
Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per
territorio, possono stipulare convenzioni per la rottamazione, in
deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato,
direttamente con una o piu' ditte del settore.
4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il
ricevitore capo della dogana, prima di procedere all'affidamento in
custodia giudiziale o alla rottamazione dei beni mobili di cui ai
commi 1 e 3, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo
dell'autorita' giudiziaria competente per il procedimento, che
provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali
si sia proceduto alla rottamazione, all'avente diritto e' corrisposta
una indennita' sulla base delle quotazioni di mercato espresse in
pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al
momento del sequestro.
6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito
di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta,
agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od
organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti
ai sensi del comma 3.
7. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 9 novembre 1990, n. 375.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di
attuazione del presente articolo".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, reca: "Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale".
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 7 marzo
1985, n. 76 (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi
lavorati):
"Art. 9. - Con decreti del Ministro delle finanze sono
fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati per chilogrammo
convenzionale. Per chilogrammo convenzionale si intendono
duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille
sigarette.
Per le sigarette le tabelle di cui al comma precedente
sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe
di prezzo piu' richiesta in base ai dati rilevati al 1
gennaio di ogni anno.
In sede di prima applicazione, per le sigarette, le
tabelle di cui al primo comma sono stabilite con
riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu'
richiesta in base ai dati rilevati alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Nella determinazione delle tabelle di cui ai commi
precedenti tutti gli importi sono arrotondati ad una lira.
Il decreto del Ministro delle finanze e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
- Si riporta il testo dell'art. 62-bis del codice
penale:
"Art. 62-bis (Circostanze attenuanti generiche). - Il
giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute
nell'art. 62, puo' prendere in considerazione altre
circostanze diverse, qualora le ritenga tali da
giustificare una diminuzione della pena. Esse sono
considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di
questo capo, come una sola circostanza, la quale puo' anche
concorrere con una o piu' delle circostanze indicate nel
predetto art. 62 [c.p. 114, 133]".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.