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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344,
e 9 dicembre 1998, n. 426)
1. Per la prosecuzione delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3
della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e' autorizzata per l'anno 2001 la
spesa complessiva di lire 16.800 milioni, ripartita in lire 6.000
milioni per l'articolo 2 ed in lire 10.800 milioni per l'articolo 3.
2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' autorizzata la spesa di lire
33.000 milioni per l'anno 2000, di lire 93.000 milioni per l'anno
2001 e di lire 32.000 milioni per l'anno 2002.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidnte dela Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o dalle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Gli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n.
344, recante "Disposizioni per lo sviluppo e la
qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo
ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
1997, n. 239 (supplemento ordinario) sono i seguenti:
"Art. 2 (Promozione delle tecnologie pulite e dello
sviluppo della sostenibilita' urbana). - 1. Il Ministro
dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo
delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti
industriali, la sostenibilita' ambientale delle aree
urbane, la riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al
fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di
interventi innovativi in aree urbane per la gestione
sostenibile e consapevole di ambiti territoriali
particolarmente degradati, ivi comprese le azioni per le
citta' amiche dell'infanzia. Gli interventi relativi alle
aree urbane dovranno svilupparsi seguendo i principi del
"Piano d'azione di Lisbona", approvato da rappresentanti
delle citta' d'Europa a Lisbona l'8 ottobre 1996 a
conclusione dei lavori della Seconda conferenza europea
sulle citta' sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui
al primo periodo e' riservata per i due terzi alle piccole
e medie imprese.
2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le competenti
commissioni parlamentari, definisce i criteri per
l'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonche' le
modalita' procedurali per lo svolgimento dei relativi
concorsi.
3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1,
il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi del supporto
tecnico dell'ANPA, dei comuni, delle aziende pubbliche di
servizi o di loro organismi associativi.
4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1
e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni
1997, 1998 e 1999.".
"Art. 3 (Informazione, educazione ambientale e
sensibilizzazione). - 1. Per il proseguimento ed il
potenziamento delle attivita' di educazione, informazione e
sensibilizzazione ambientale, anche attraverso
l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione
e la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente,
lo sviluppo di strumenti informatici per le attivita' di
informazione ed educazione ambientale, e' autorizzata la
spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Una quota
della somma di cui al periodo precedente, pari a lire 300
milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, e'
destinata ai programmi di cooperazione regionale,
finalizzati a sviluppare azioni di educazione e
sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati
dall'Unione europea.".
- L'art. 1 delle legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante
"Nuovi interventi in campo abientale", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, e' il
seguente:
"Art. 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati). - 1. Al fine di consentire il concorso
pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree
e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari
in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei
limiti e con i presupposti di cui all'art. 17, comma 6-bis,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi
del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui
alla deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
1998, del piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e
depurazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di
programma di cui all'art. 25 del citato decreto legislativo
n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno
ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno
1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di
lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le
medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di lire
130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi al
finanziamento degli interventi di cui al presente articolo
si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal
CIPE al finanziamento di progetti di risanamento
ambientale, nonche' quelle attribuite al Ministero
dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi
disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno
1994-1999.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse
finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, un programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che
individua gli interventi di interesse nazionale, gli
interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di
finanziamento dei singoli interventi e le modalita' di
trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene
conto dei limiti di accettabilita', delle procedure di
riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale
di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
4. Sono considerati primi interventi di bonifica di
interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree
industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
sono perimetrati, sentiti i comuni interessati dal Ministro
dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'art. 18,
comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano
(Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del
programma di cui al comma 3, determina altresi' le
modalita' per il monitoraggio e il controllo, con la
partecipazione delle regioni interessate, delle attivita'
di realizzazione delle opere e degli interventi previsti
nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le
procedure per la revoca dei finanziamenti e per il
riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili,
assicurando il rispetto dell'originaria allocazione
regionale delle risorse. Per le attivita' di cui al
presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (ARPA).
6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del
programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre
mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la
Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le
regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di
apposita rendicontazione degli enti territoriali
competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati
le rate di ammortamento per capitale e interessi,
avvalendosi delle quote di limiti di impegno
rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.
7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci
anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio
di destinazione, il contributo di cui all'art. 17, comma
6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni e' restituito allo Stato in misura
adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area al
momento del cambio di destinazione, ovvero della sua
cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e
ripristino ambientale. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, verranno
determinati i criteri e le modalita' della restituzione.
8. All'art. 17, comma 1, alinea, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "il
Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ",
avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA),".
9. (Omissis).
10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al
comma 15-bis dell'art. 17 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22 introdotto dal comma 9 del presente
articolo, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
11. (Omissis).
12. All'art. 22, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:
"priorita' degli interventi" sono aggiunte le seguenti:
", basato su un criterio di valutazione del rischio
elaborato dall'ANPA".
13. All'art. 22, comma 7, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le
parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"entro due anni".
14. All'art. 57, comma 5, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le
parole: "devono conformarsi alle disposizioni del presente
decreto entro tre mesi dal termine di cui all'art. 33,
comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "devono
conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e
non oltre il 31 dicembre 1998".
15. (Omissis).
16. All'art. 11, comma 3, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono
soppresse le parole: " derivanti dalle lavorazioni
industriali e artigianali" e sono aggiunte, alla fine
dell'ultimo periodo, le seguenti: "limitatamente alla
quantita' conferita".
17. (Omissis).
18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
19. (Omissis).
20. (Omissis).
21. All'art. 42, comma 2, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, la lettera c) e' abrogata.
22. All'art. 48, comma 1, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole:
", i beni di cui all'art. 44 e i rifiuti di cui agli
articoli 45 e 46".
23. Fino al 1 gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra
enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la
riscossione del corrispettivo della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono effettuate
dall'ente locale secondo le disposizioni dell'art. 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
24. All'art. 51, comma 2, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse la parola: "propri"
e le parole da: ", ovvero effettuano" fino alla fine del
comma.
25. (Omissis).
26. Al fine di consentire il completamento delle
attivita' assegnate al gruppo tecnico di cui all'art. 6,
comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per
ciascuno degli anni 1999 e 2000.
27. All'art. 49, comma 5, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", prevedendo disposizioni transitorie per
garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato
e della tariffa ed il graduale raggiungimento
dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani da parte dei comuni".
28. All'art. 49, comma 1, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "1 gennaio 1999" sono
sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2000".