Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare).
1. All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono soppresse;
b) nel comma 1, le parole: "pronunciata in seguito a dibattimento"
sono soppresse e, dopo le parole: "il fatto non sussiste o", sono
inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero";
c) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di
giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle
pubbliche autorita' quanto all'accertamento della sussistenza del
fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato
lo ha commesso".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 653 del codice di
procedura penale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
"Art. 653 (Efficacia della sentenza penale [parole
soppresse] nel giudizio disciplinare). - 1. La sentenza
penale irrevocabile di assoluzione [parole soppresse] ha
efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita'
disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto
all'accertamento che il fatto non sussiste o non
costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha
commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha
efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita'
disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto
all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua
illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha
commesso.".