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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni
scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre
1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di
istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in
Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato
tutte le annualita' dei rispettivi curricoli, nonche' i docenti con
contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa
presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di
insegnamento a livello universitario stranieri di cui all'articolo 2
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello
Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite
annualmente ai sensi della normativa vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 30 ottobre 1940, n. 1636, reca: "Disciplina
delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in
Italia".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 389, reca: "Regolamento recante semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di
scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia".
- Il testo dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n.
4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e
della ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa
nelle scuole), e' il seguente:
"Art. 2 (Filiazioni in Italia di universita' e istituti
superiori di insegnamento a livello universitario
stranieri). - 1. Alle filiazioni in Italia di universita' o
istituti superiori di insegnamento a livello universitario
aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi
riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro
si applicano le disposizioni del presente articolo a
condizione che:
a) abbiano per scopo ed attivita' lo studio
decentrato in Italia di materie che fanno parte di
programmi didattici o di ricerca delle rispettive
universita' o istituti superiori;
b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti
che siano iscritti alle rispettive universita' o istituti
superiori.
2. Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio
della loro attivita' in Italia, trasmettono al Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari
esteri copia dell'atto con il quale e' stato deliberato
l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra
documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica
o consolare italiana competente per territorio, idonea a
comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. L'attivita' delle filiazioni e' autorizzata con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica. L'autorizzazione si intende
comunque concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2.
4. L'autorizzazione determina l'applicazione delle
esenzioni previste dall'art. 34, comma 8-bis, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
5. Le universita' e gli istituti superiori di cui al
comma 1 possono stipulare, per le attivita' di
insegnamento, contratti di diritto privato in conformita'
alle norme sui contratti di insegnamento previste per le
universita' statali, nonche' ai sensi dell'art. 2222 del
codice civile".