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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I diplomi in educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore
di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di
educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7
febbraio 1958, n. 88, sono equiparati alle lauree afferenti alla
classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre
2000, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi ed alle attivita'
professionali.
2. Ogni ateneo, nell'ambito della propria autonomia, puo' definire
l'accesso di coloro che sono in possesso del titolo rilasciato dagli
istituti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e di coloro che hanno conseguito
il titolo previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1999,
ai corsi di laurea specialistica afferenti alle classi 53/S, 75/S e
76/S di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
2001, nonche' ai master universitari di primo livello.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 28 della legge 7 febbraio 1958, n.
88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), e' il seguente:
"Art. 28. - L'ente o gli enti morali promotori
dell'istruzione di un Istituto superiore pareggiato di
educazione fisica debbono rassegnare al Ministero per la
pubblica istruzione lo schema del relativo statuto,
allegando una motivata relazione, un documentato piano
finanziario, nonche' la dimostrazione del possesso dei
mezzi tecnici e didattici necessari al raggiungimento dei
fini propri degli Istituti.
Il Ministro, accertato che lo schema nel suo complesso
risponda all'interesse generale degli studi e, in
particolare, che il piano finanziario ed i mezzi didattici
e scientifici siano adeguati al raggiungimento dei fini
prefissi, udito il parere della prima sezione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione, potra' accogliere la
richiesta di pareggiamento.
Il provvedimento sara' emanato, osservando le norme
dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.
1592, che valgono altresi' per le eventuali modificazioni
da apportarsi agli statuti.
Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere
finanziario a carico dello Stato.".
Nota all'art. 1, comma 2:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione
degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione
di facolta' e di corsi di laurea e di diploma in scienze
motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge
15 maggio 1997, n. 127), e' il seguente:
"2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per I.S.E.F., sia l'Istituto superiore di
educazione fisica statale di Roma sia gli istituti
superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi della
legge 7 febbraio 1958, n. 88".