Legge Ordinaria n. 136 del 18/06/2002 G.U. n. 158 dell'8 Luglio 2002
Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  I diplomi in educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore
di  educazione  fisica  statale di Roma e dagli istituti superiori di
educazione  fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7
febbraio  1958,  n.  88,  sono  equiparati alle lauree afferenti alla
classe  33  di  cui  al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  4  agosto  2000, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre
2000,  ai  fini  dell'accesso  ai pubblici concorsi ed alle attivita'
professionali.
2.  Ogni  ateneo,  nell'ambito della propria autonomia, puo' definire
l'accesso  di coloro che sono in possesso del titolo rilasciato dagli
istituti  di  cui  all'articolo  1,  comma 2, lettera a), del decreto
legislativo  8  maggio 1998, n. 178, e di coloro che hanno conseguito
il titolo previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio
1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1999,
ai  corsi  di laurea specialistica afferenti alle classi 53/S, 75/S e
76/S  di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28   novembre  2000,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
2001, nonche' ai master universitari di primo livello.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 18 giugno 2002
                               CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 1:
              - Il testo dell'art. 28 della legge 7 febbraio 1958, n.
          88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), e' il seguente:
              "Art.   28.  -  L'ente  o  gli  enti  morali  promotori
          dell'istruzione  di  un  Istituto  superiore  pareggiato di
          educazione  fisica  debbono  rassegnare al Ministero per la
          pubblica   istruzione   lo  schema  del  relativo  statuto,
          allegando  una  motivata  relazione,  un  documentato piano
          finanziario,  nonche'  la  dimostrazione  del  possesso dei
          mezzi  tecnici  e didattici necessari al raggiungimento dei
          fini propri degli Istituti.
              Il  Ministro, accertato che lo schema nel suo complesso
          risponda   all'interesse   generale   degli   studi  e,  in
          particolare,  che il piano finanziario ed i mezzi didattici
          e  scientifici  siano  adeguati  al raggiungimento dei fini
          prefissi, udito il parere della prima sezione del Consiglio
          superiore  della  pubblica istruzione, potra' accogliere la
          richiesta di pareggiamento.
              Il  provvedimento  sara'  emanato,  osservando le norme
          dell'art.  17  del  testo unico delle leggi sull'istruzione
          superiore,  approvato  con regio decreto 31 agosto 1933, n.
          1592,  che  valgono altresi' per le eventuali modificazioni
          da apportarsi agli statuti.
              Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere
          finanziario a carico dello Stato.".
          Nota all'art. 1, comma 2:
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  lettera  a), del
          decreto  legislativo  8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione
          degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione
          di  facolta'  e  di corsi di laurea e di diploma in scienze
          motorie,  a  norma  dell'art.  17,  comma  115, della legge
          15 maggio 1997, n. 127), e' il seguente:
              "2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
                a) per   I.S.E.F.,   sia   l'Istituto   superiore  di
          educazione   fisica   statale  di  Roma  sia  gli  istituti
          superiori  di  educazione  fisica pareggiati ai sensi della
          legge 7 febbraio 1958, n. 88".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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