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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le
parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta
mesi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota al titolo:
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali".
Note all'art. 1:
- Per l'argomento della legge 17 maggio 1999, n. 144,
si veda in nota al titolo.
- Il testo dell'art. 45, comma 5, della legge 17 maggio
1999, n. 144, cosi' come modificato dalla legge in lettura,
e' il seguente:
"5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo
puo' emanare eventuali disposizioni modificative e
correttive con le medesime modalita' di cui al comma 4
attenendosi ai principi ed ai criteri direttivi indicati ai
commi 1 e 2.".