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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio).
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della
legge 23 marzo 2001, n. 93, e' incrementata di 630.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2002.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il comma 2, dell'art. 5, della legge 23 marzo 2001,
n. 93, recante: "Disposizioni in campo ambientale",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79,
e' il seguente:
"2. In relazione all'incremento ed alla accresciuta
complessita' dei compiti assegnati al Ministero
dell'ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti
economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo
dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e
relative contrattazioni collettive risorse pari a lire
1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalita' di
ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno
determinate nell'ambito della contrattazione collettiva
integrativa prevista dall'art. 45 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.".