Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge:
a) per "risoluzione" si intende la risoluzione n. 955/1994,
integrata dalla risoluzione n. 1165/1998, adottata dal Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite l'8 novembre 1994 ai sensi del capitolo
VII dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26
giugno 1945, reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848;
b) per "Tribunale internazionale" si intende il Tribunale
internazionale istituito dalla risoluzione per giudicare i
responsabili di crimini di genocidio e di altre gravi violazioni del
diritto umanitario internazionale commesse nei territori del Ruanda e
Stati vicini dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994;
c) per "statuto" si intende lo statuto del Tribunale
internazionale adottato dal Consiglio di sicurezza con la
risoluzione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- la legge 17 agosto 1957, n. 848, reca: "Esecuzione
dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco
il 26 giugno 1945.".