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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Cooperazione con Stati stranieri)
1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di
sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole:
"organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)," sono
inserite le seguenti: "delle iniziative umanitarie, religiose o
laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE)";
b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a
favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche'
le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1,
lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;".
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi
bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo
umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione
europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il
Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi
interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al
contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione
clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonche' in
materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella
applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza
della navigazione.
3. Si puo' procedere alla revisione dei programmi di cooperazione
e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati
interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a
prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini
espulsi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 13-bis, comma
1, lettera i-bis), e 65, comma 2, lettera c-sexies), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), come modificati dalla presente legge:
"Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per
cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
(Omissis).
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonche' i
contributi associativi, per importo non superiore a 2
milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di
mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e'
consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
(Omissis).
"Art. 65 (Oneri di utilita' sociale). - (Omissis).
2. Sono inoltre deducibili: (Omissis).
c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche'
le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE;
(Omissis).