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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di tipi di contratto di locazione di immobili
1. Dopo l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e'
inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Tipi di contratto). - 1. La convenzione nazionale di
cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la
stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma 3,
nonche' dei contratti di locazione di natura transitoria di cui
all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti
universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.
2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da
definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti
contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la
misurazione delle superfici degli immobili.
3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto
sono definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 9 dicembre 1998, n. 431, reca: "Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo".
Nota all'art. 1:
- Per l'argomento della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
si veda in nota al titolo.