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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Contributi a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale e
dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura
navale)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i commi 40, 41, 42 e 43
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e i commi 2 e 3
dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si
applicano nei confronti dell'Organizzazione idrografica
internazionale (IHO), con sede nel Principato di Monaco, e nei
confronti dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di
architettura navale (INSEAN).
2. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'INSEAN, di cui
alla legge 25 luglio 1990, n. 208, e' rideterminato nella misura di
4.394.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
3. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'IHO, di cui alla
legge 15 novembre 1973, n. 925, e' rideterminato nella misura di
68.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
4. A decorrere dall'anno 2005 l'ammontare dei contributi annui in
favore degli organismi di cui ai commi 2 e 3, da iscrivere in
appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della
difesa, e' determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
4.462.000 euro a decorrere dal 2002, si provvede, quanto a 4.462.000
euro per gli anni 2002 e 2003 e 4.450.000 euro per l'anno 2004,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
rideterminata, con riferimento allo stato di previsione del Ministero
della difesa, dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e, quanto a 12.000 euro per l'anno 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- Il testo dei commi 40, 41, 42 e 43 dell'art. 1
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente:
"Art. 1. - (Omissis). 40. Gli importi dei contributi
dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A
allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico
capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato
da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con
il Ministro del tesoro, previo parere delle commissioni
parlamentari competenti, alle quali vengono altresi'
inviati i rendiconti annuali dell'attivita' svolta dai
suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di bilancio, intendendosi
corrispondentemente rideterminate le relative
autorizzazioni di spesa.
41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri
diretti ad assicurare prioritariamente il buon
funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di
particolare rilievo nazionale ed internazionale nonche'
degli enti nazionali per la gestione dei parchi.
42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del
15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno
precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli
Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per
l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.
43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e'
quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
(Omissis)".
- Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 32 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002), e' il seguente:
"Art. 32. (Contenimento e razionalizzazione delle
spese). - Omissis. 2. Gli importi dei contributi di Stato
in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed
altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla
presente legge, sono iscritti in un'unica unita'
previsionale di base nello stato di previsione di ciascun
Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente
effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, intendendosi corrispondentemente
rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
3. La dotazione delle unita' previsionali di base di
cui al comma 2 e' quantificata annualmente ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni
2002, 2003 e 2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per
cento rispetto all'importo complessivamente risultante
sulla base della legislazione vigente.".
Nota all'art. 1, comma 2:
- La legge 25 luglio 1990, n. 208, reca:
"Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto
nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN)".
Nota all'art. 1, comma 3:
- La legge 15 novembre 1973, n. 925, reca: "Ratifica
ed esecuzione della convenzione sulla Organizzazione
idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il
3 maggio 1967".
Nota all'art. 1, comma 4:
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
come modificato dall'art. 2, comma 15, della legge 25
giugno 1999, n. 208, e' il seguente:
"Art. 11. Legge finanziaria - (Omissis). 3. La legge
finanziaria non puo' contenere norme di delega o di
carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa
contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti
finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel
bilancio pluriennale e in particolare:
a) - c) (Omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
(Omissis)".
Note all'art. 1, comma 5:
- Per il testo del comma 43 dell'art. 1 della legge
28 dicembre 1995, n. 549, vedi nota all'art. 1, comma 1.
- La tabella C allegata alla legge 28 dicembre 2001,
n. 448, reca: "Stanziamenti autorizzati in relazione a
disposizioni di legge la cui quantificazione annua e'
demandata alla legge finanziaria".