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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese)
1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo le parole: "ad elevato impatto tecnologico" sono inserite
le seguenti: "ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole
e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e
dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca:
"disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). L'art.
106, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi'
recita:
"Art. 106 (Promozione e sviluppo di nuove imprese
innovative). - Gli interventi del Fondo di cui all'art. 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al
finanziamento dei programmi di investimento per la nascita
e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di
attivita' ad elevato impatto tecnologico ovvero per il
rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese
localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2
di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999, e delle iniziative di promozione ed
assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per
favorirne l'avvio. Il predetto Fondo puo' altresi' erogare
agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti
una pluralita' di interventi connessi, relativi ad
investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione
del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con
direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297, sono stabilite le modalita' di gestione degli
interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la
partecipazione di investitori qualificati nel capitale di
rischio delle imprese, le forme e le misure delle
agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa
comunitaria per gli aiuti di Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' determinata entro il
31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilita' del
Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, da destinare agli interventi di cui al presente
articolo.".
- Il regolamento 1260/1999 del Consiglio del 21 luglio
1999 reca disposizioni generali sui Fondi strutturali. Esso
e' pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161.