Legge Ordinaria n. 277 del 19/12/2002 G.U. n. 299 del 21 Dicembre 2002
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
      (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza
        e procedimento in materia di liberazione anticipata).
1.  Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione
anticipata  e  sulla  remissione  del  debito,  nonche'  sui ricoveri
previsti dall'articolo 148 del codice penale".
2.  Dopo  l'articolo  69  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art.  69-bis. - (Procedimento in materia di liberazione anticipata).
-  1.  Sull'istanza  di  concessione della liberazione anticipata, il
magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera
di  consiglio  senza  la  presenza  delle  parti, che e' comunicata o
notificata  senza  ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del
codice di procedura penale.
2.  Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni
dalla  richiesta  del parere al pubblico ministero e anche in assenza
di esso.
3.  Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato
e   il   pubblico   ministero   possono,  entro  dieci  giorni  dalla
comunicazione  o  notificazione,  proporre  reclamo  al  tribunale di
sorveglianza competente per territorio.
4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del
codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e
del sesto comma dell'articolo 30-bis.
5.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  ove  nel corso dei procedimenti
previsti  dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per
la  concessione  della  liberazione  anticipata, puo' trasmetterla al
magistrato di sorveglianza".
3.  Le  istanze  per la liberazione anticipata, pendenti alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  presso  il  tribunale di
sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 1:
              -  L'art.  69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
          sull'ordinamento   penitenziario  e  sull'esecuzione  delle
          misure  privative  e  limitative della liberta), cosi' come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  69  (Funzioni  e provvedimenti del magistrato di
          sorveglianza).  -  1.  Il magistrato di sorveglianza vigila
          sulla  organizzazione  degli  istituti  di prevenzione e di
          pena  e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi,
          con  particolare  riguardo  alla attuazione del trattamento
          rieducativo.
              2.   Esercita,   altresi',   la  vigilanza  diretta  ad
          assicurare  che  l'esecuzione della custodia degli imputati
          sia attuata in conformita' delle leggi e dei regolamenti.
              3.   Sovraintende   all'esecuzione   delle   misure  di
          sicurezza personali.
              4. Provvede al riesame della pericolosita' ai sensi del
          primo  e  secondo  comma  dell'art.  208 del codice penale,
          nonche'   all'applicazione,  esecuzione,  trasformazione  o
          revoca,   anche  anticipata,  delle  misure  di  sicurezza.
          Provvede  altresi',  con decreto motivato, in occasione dei
          provvedimenti   anzidetti,   alla  eventuale  revoca  della
          dichiarazione  di delinquenza abituale, professionale o per
          tendenza  di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del
          codice penale.
              5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di
          cui al terzo comma dell'art. 13, ovvero, se ravvisa in esso
          elementi  che  costituiscono  violazione  dei  diritti  del
          condannato    o   dell'internato,   lo   restituisce,   con
          osservazioni,  al  fine di una nuova formulazione. Approva,
          con  decreto,  il  provvedimento  di  ammissione  al lavoro
          all'esterno.    Impartisce,    inoltre,   nel   corso   del
          trattamento,  disposizioni  dirette  ad eliminare eventuali
          violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.
              6.   Decide  con  ordinanza  impugnabile  soltanto  per
          cassazione,  secondo  la  procedura di cui all'art. 14-ter,
          sui  reclami  dei  detenuti  e  degli internati concernenti
          l'osservanza delle norme riguardanti:
                a) l'attribuzione   della  qualifica  lavorativa,  la
          mercede  e  la  remunerazione  nonche' lo svolgimento delle
          attivita'  di  tirocinio  e  di  lavoro  e le assicurazioni
          sociali;
                b) le    condizioni    di    esercizio   del   potere
          disciplinare,  la  costituzione e la competenza dell'organo
          disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facolta'
          di discolpa.
              7.  Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle
          licenze  ai  detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle
          modifiche  relative  all'affidamento  in  prova al servizio
          sociale e alla detenzione domiciliare.
              8.  Provvede  con ordinanza sulla riduzione di pena per
          la  liberazione  anticipata  e sulla remissione del debito,
          nonche'  sui  ricoveri  previsti  dall'art.  148 del codice
          penale.
              9.  Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze
          di grazia concernenti i detenuti.
              10.   Svolge,   inoltre,   tutte   le   altre  funzioni
          attribuitegli dalla legge.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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