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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza
e procedimento in materia di liberazione anticipata).
1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione
anticipata e sulla remissione del debito, nonche' sui ricoveri
previsti dall'articolo 148 del codice penale".
2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 69-bis. - (Procedimento in materia di liberazione anticipata).
- 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il
magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera
di consiglio senza la presenza delle parti, che e' comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del
codice di procedura penale.
2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni
dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza
di esso.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato
e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla
comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di
sorveglianza competente per territorio.
4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del
codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e
del sesto comma dell'articolo 30-bis.
5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti
previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per
la concessione della liberazione anticipata, puo' trasmetterla al
magistrato di sorveglianza".
3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di
sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- L'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta), cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 69 (Funzioni e provvedimenti del magistrato di
sorveglianza). - 1. Il magistrato di sorveglianza vigila
sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di
pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi,
con particolare riguardo alla attuazione del trattamento
rieducativo.
2. Esercita, altresi', la vigilanza diretta ad
assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati
sia attuata in conformita' delle leggi e dei regolamenti.
3. Sovraintende all'esecuzione delle misure di
sicurezza personali.
4. Provvede al riesame della pericolosita' ai sensi del
primo e secondo comma dell'art. 208 del codice penale,
nonche' all'applicazione, esecuzione, trasformazione o
revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza.
Provvede altresi', con decreto motivato, in occasione dei
provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della
dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per
tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del
codice penale.
5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di
cui al terzo comma dell'art. 13, ovvero, se ravvisa in esso
elementi che costituiscono violazione dei diritti del
condannato o dell'internato, lo restituisce, con
osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva,
con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro
all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del
trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali
violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.
6. Decide con ordinanza impugnabile soltanto per
cassazione, secondo la procedura di cui all'art. 14-ter,
sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti
l'osservanza delle norme riguardanti:
a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la
mercede e la remunerazione nonche' lo svolgimento delle
attivita' di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni
sociali;
b) le condizioni di esercizio del potere
disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo
disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facolta'
di discolpa.
7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle
licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle
modifiche relative all'affidamento in prova al servizio
sociale e alla detenzione domiciliare.
8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per
la liberazione anticipata e sulla remissione del debito,
nonche' sui ricoveri previsti dall'art. 148 del codice
penale.
9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze
di grazia concernenti i detenuti.
10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni
attribuitegli dalla legge.".