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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le
misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la
liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e
internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter
della presente legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante
il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo
416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli
articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo
291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli
articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I
benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per
uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purche'
siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualita' di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o
eversiva, altresi' nei casi in cui la limitata partecipazione al
fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero
l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita' operato
con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile
collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi in cui, anche se la
collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante,
nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata
una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6),
anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza
di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo
comma, del codice penale. I benefici di cui al presente comma possono
essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la
sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata,
terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui
ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo
comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del
medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo
III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis,
609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi
3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";
b) al comma 2-bis, le parole: "terzo periodo" sono sostituite dalle
seguenti: "quarto periodo".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4-bis, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata,
possono essere concessi ai detenuti e internati per i
seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma dell'art.
58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita'
di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di
violenza, delitto di cui all'art. 416-bis del codice
penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di
cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale,
all'art. 291-quater del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente dalla
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le
disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici
suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati
per uno dei delitti di cui al primo periodo dal presente
comma purche' siano stati acquisiti elementi tali da
escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi in
cui la limitata partecipazione al fatto criminoso,
accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale
accertamento dei fatti e delle responsabilita' operato con
sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile
un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi
in cui, anche se la collaborazione che viene offerta
risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei
medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
circostanze attenuanti previste dall'art. 62, n. 6), anche
qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la
sentenza di condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art. 116,
seconda comma, del codice penale. I benefici di cui al
presente comma possano essere concessi solo se non vi sono
elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti con la criminalita' organizzata terroristica o
eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai
seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma e 629,
secondo comma, del codice penale, art. 291-ter del citato
testo unico di cui ai decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, art. 73 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo
testo unico, art. 416 del codice penale, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli
articoli 609-bis 609-quater e 609-octies del codice penale
e dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per
il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di
detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta, delle
informazioni. Al suddetto comitato provinciale puo' essere
chiamato a partecipare il direttore dell'istituto
penitenziario in cui il condannato e' detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici dei cui
al comma 1, quarto periodo, il magistrato di sorveglianza o
il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate
informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano
particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in
ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L'assegnazione al lavoro all'estero, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed
internati per delitti dolosi quando il Procuratore
nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica,
d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al
luogo di detenzione o internamento, l'attualita' di
collegamenti con la criminalita' organizzata. In tal caso
si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3".