Legge Ordinaria n. 289 del 27/12/2002 G.U. n. 305 del 31 Dicembre 2002 (suppl.ord.)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2003 )
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:


                               Art. 1.
                      (Risultati differenziali)

   1.  Per  l'anno  2003,  il  livello  massimo  del  saldo  netto da
finanziare  resta  determinato  in  termini  di  competenza in 48.200
milioni  di  euro,  al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni
debitorie.  Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello   massimo   del   ricorso   al  mercato  finanziario  di  cui
all'articolo  11  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo  non  superiore  a  2.000  milioni  di  euro  relativo ad
interventi  non  considerati  nel bilancio di previsione per il 2003,
resta  fissato,  in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro
per l'anno finanziario 2003.
   2.  Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da
finanziare  del  bilancio  pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto   degli   effetti   della   presente   legge,  e'  determinato,
rispettivamente,  in  42.500  milioni di euro ed in 37.500 milioni di
euro,  al  netto  di  4.210  milioni  di euro per l'anno 2004 e 4.210
milioni  di  euro  per  l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il
livello    massimo   del   ricorso   al   mercato   e'   determinato,
rispettivamente,  in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di
euro.  Per  il  bilancio  programmatico  degli  anni  2004 e 2005, il
livello  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'  determinato,
rispettivamente, in 46.500 di euro ed in 42.000 di euro ed il livello
massimo  del  ricorso  al mercato e' determinato, rispettivamente, in
289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.
   3.  I  livelli  del  ricorso  al  mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono  al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima  della  scadenza  o  ristrutturare  passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
   4.  Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate
rispetto  alle  previsioni  derivanti  dalla  normativa  vigente sono
interamente   utilizzate   per   la  riduzione  del  saldo  netto  da
finanziare,   salvo   che   si  tratti  di  assicurare  la  copertura
finanziaria   di  interventi  urgenti  ed  imprevisti  necessari  per
fronteggiare  calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con
la   tutela  della  sicurezza  del  Paese,  situazioni  di  emergenza
economico-finanziaria   ovvero   riduzioni  della  pressione  fiscale
finalizzate  al  conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento
di programmazione economico-finanziaria.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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