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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.200
milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2003,
resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro
per l'anno finanziario 2003.
2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di
euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210
milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di
euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il
livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
rispettivamente, in 46.500 di euro ed in 42.000 di euro ed il livello
massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in
289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da
finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con
la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento
di programmazione economico-finanziaria.