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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario
2003, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni
altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello
Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro
titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata
(Tabella n. 1).
Avvertenza:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 31 gennaio 2003 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 1986, n. 217.