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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La bufala mediterranea italiana e' da considerare patrimonio
zootecnico nazionale, le cui caratteristiche genetiche sono da
tutelare dall'immissione incontrollata di capi esteri per
salvaguardare le peculiari caratteristiche di tale razza; tale
patrimonio deve essere tutelato altresi' da tutte le patologie
infettive ed infestive, mediante piani regionali di profilassi
appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione delle
malattie a carattere diffusivo a salvaguardia delle produzioni di
filiera e del consumatore.
2. Ai fini del risanamento delle malattie infettive ed infestive
del patrimonio bufalino italiano, le regioni interessate, d'intesa
con il Ministero della salute, possono predisporre piani straordinari
di intervento anche in deroga, fino ad un massimo di sei anni, alle
normative vigenti di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni
come metodo profilattico. Tali piani devono garantire la sicurezza
dei prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala,
attraverso specifiche misure sanitarie.
3. La selezione genetica, con i controlli funzionali e
l'iscrizione al libro genealogico, e' garantita a tutti gli
allevamenti bufalini che ne fanno richiesta, anche durante
l'applicazione dei piani straordinari di intervento per
l'eradicazione delle malattie infettive e diffusive, nelle regioni
interessate.
4. Per le finalita' di cui al comma 2, lo Stato contribuisce con
la somma di 1 milione di euro per l'anno 2002, da ripartire tra le
regioni interessate, secondo i criteri fissati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari ad 1
milione di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.