Legge Ordinaria n. 31 del 27/02/2002 G.U. n. 62 del 14 Marzo 2002
Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  3  dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n.
479, e' sostituito dal seguente:
  "3.  Per  i  giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato
dei  provvedimenti  previsti per la fase delle indagini preliminari o
di  giudice  dell'udienza preliminare i sei anni decorrono dalla data
di entrata in vigore della presente legge".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 27 febbraio 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  57  della  legge
          16 dicembre  1999,  n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
          procedimento   davanti   al   tribunale   in   composizione
          monocratica  e  altre  modifiche  al  codice  di  procedura
          penale.   Modifiche   al   codice  di  procedura  penale  e
          all'ordinamento  giudiziario.  Disposizioni  in  materia di
          contenzioso  civile  pendente,  di  indennita' spettanti al
          giudice  di pace e di esercizio della professione forense),
          cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  57 - 1. Aggiunge i commi da 2-bis a 2-quinquies,
          all'art.  7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con
          regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
              2.  La  disposizione  di  cui  al comma 2-bis dell'art.
          7-bis  dell'ordinamento  giudiziario,  approvato  con regio
          decreto  30 gennaio 1941, n. 12, introdotta dal comma 1 del
          presente  articolo,  si  applica ai giudici che assumono le
          funzioni  di  giudici incaricati dei provvedimenti previsti
          per  la  fase  delle  indagini  preliminari  o  di  giudici
          dell'udienza   preliminare  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.
              3.  Per  i  giudici che svolgono le funzioni di giudici
          incaricato  dei  provvedimenti  previsti  per la fase delle
          indagini  preliminari o di giudice dell'udienza preliminare
          i  sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della
          presente legge".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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