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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione
idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso
della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.