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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al primo comma,
la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "sedici" e la
parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente: "otto".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 24 marzo 1958, n.
195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura), come modificato
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 1 (Componenti e sede del Consiglio). - Il
Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal
Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo
presidente della Corte suprema di cassazione, dal
procuratore generale della Repubblica presso la stessa
Corte, da sedici componenti eletti dai magistrati ordinari
e da otto componenti eletti dal Parlamento, in seduta
comune delle due Camere.
Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti
eletti dal Parlamento.
Il Consiglio ha sede in Roma.".