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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica autorizzato a ratificare i
Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo,
concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione
dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il
coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il
6 settembre 2000.