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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il ricorso per cassazione presentato, prima del 4 maggio 2001,
contro una sentenza di condanna per delitto per il quale e' stata
applicata la sola pena della multa o contro sentenze di
proscioglimento o di non luogo a procedere relative a delitti puniti
con la sola pena della multa o con pena alternativa, si converte in
appello, ai sensi dell'articolo 580 del codice di procedura penale,
su richiesta della parte che lo ha presentato.
2. La richiesta di cui al comma 1 e' presentata, anche a mezzo
telefax, almeno cinque giorni prima della data della prima udienza
successiva all'entrata in vigore della presente legge, per la quale
vi sia stata regolare notifica a tutte le parti.
3. Nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti possono
essere presentati nuovi motivi di merito.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli