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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri).
1. - L'Amministrazione degli affari esteri e' costituita dagli uffici
centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze
diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di
cultura; da essa dipendono gli istituti scolastici ed educativi
all'estero".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 febbraio 1967, n. 44, S.O., reca: «Ordinamento del
Ministero degli affari esteri».