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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma,
della Costituzione, in materia di legislazione regionale
1. Costituiscono vincoli alla potesta' legislativa dello Stato e
delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della
Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione,
da accordi di reciproca limitazione della sovranita', di cui
all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e
dai trattati internazionali.
2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla
legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione,
fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in
materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di
eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni
normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva
statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore
delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di
eventuali pronunce della Corte costituzionale.
3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le
Regioni esercitano la potesta' legislativa nell'ambito dei principi
fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto,
quali desumibili dalle leggi statali vigenti.
4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa
legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore
delle leggi con le quali il Parlamento definira' i nuovi principi
fondamentali, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri
interessati, uno o piu' decreti legislativi meramente ricognitivi dei
principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle
materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
attenendosi ai principi della esclusivita', adeguatezza, chiarezza,
proporzionalita' ed omogeneita'. Gli schemi dei decreti, dopo
l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni", sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della
Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi
entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie
osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza
Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi,
rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione
dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo e' reso dalla
Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di
decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano
indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano
disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi
fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente
comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la
natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo puo'
omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le puo'
modificare in conformita' alle indicazioni contenute nel parere o,
altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al
Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali
una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di
difformita' dal parere parlamentare.
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di
mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che
riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza
esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della
Costituzione.
6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4,
il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:
a) individuazione dei principi fondamentali per settori organici
della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso
delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e
complementari, e in modo da salvaguardare la potesta' legislativa
riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione;
b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei
principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per
garantire l'unita' giuridica ed economica, la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e
della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumita' e della
sicurezza pubblica, nonche' il rispetto dei principi generali in
materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o
autorizzatori;
c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti
istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della
Costituzione;
d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati
dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma,
della Costituzione, alla legislazione regionale;
e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro
eventuale semplificazione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si reputa opportuno riportare l'intero testo degli
articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, cosi' come
modificati dalla legge cost., 18 ottobre 2001, n. 3,
recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2001, n. 248:
"Art. 114. - La Repubblica e' costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e
dallo Stato. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane
e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri
e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato
disciplina il suo ordinamento.".
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali
e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse
di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta
alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.".
"Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.".
- Il testo degli articoli 10 e 11 della Costituzione e'
il seguente:
"Art. 10 - 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi
statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
rispetto a quelle gia' attribuite.".
"Art. 11. - 1. Sino alla revisione delle norme del
titolo I della parte seconda della Costituzione, i
regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e
degli enti locali alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie
di cui al terzo comma dell'art. 117 e all'art. 119 della
Costituzione contenga disposizioni sulle quali la
Commissione parlamentare per le questioni regionali,
integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere
contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione
di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione
che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia
adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge
l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.".
- Il testo dell'art. 51 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 51. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge.
La legge puo', per l'ammissione ai pubblici uffici e
alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica.
Chi e' chiamato a funzioni pubbliche elettive ha
diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.".
Con legge costituzionale in corso di promulgazione,
alla fine del primo comma dell'art. 51 e' stato aggiunto il
seguente periodo: "A tale fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunita' tra uomini e
donne.".