Legge Ordinaria n. 140 del 20/06/2003 G.U. n. 142 del 21 Giugno 2003
Disposizioni per l¿ attuazione dell' articolo 68 della Costituzione, nonchè in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

1.  Non  possono  essere  sottoposti a processi penali, per qualsiasi
reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o
della  funzione,  fino  alla cessazione delle medesime: il Presidente
della  Repubblica,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  90  della
Costituzione,   il   Presidente   del  Senato  della  Repubblica,  il
Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione,
il Presidente della Corte costituzionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi,
nei  confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto
dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso
in  ogni  fase,  stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante
fatti  antecedenti  l'assunzione  della carica o della funzione, fino
alla cessazione delle medesime.
  3.  Nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi  precedenti  si applicano le
disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica,   e   sulle   pubblicazioni   ufficiali   della
          Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Si riporta il testo dell'art. 68 della Costituzione:
              "Art.  68. - I membri del Parlamento non possono essere
          chiamati  a  rispondere  delle opinioni espresse e dei voti
          dati nell'esercizio delle loro funzioni.
              Senza    autorizzazione   della   Camera   alla   quale
          appartiene,   nessun  membro  del  Parlamento  puo'  essere
          sottoposto  a  perquisizione  personale  o domiciliare, ne'
          puo'  essere  arrestato o altrimenti privato della liberta'
          personale,   o   mantenuto  in  detenzione,  salvo  che  in
          esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero
          se  sia  colto  nell'atto  di  commettere un delitto per il
          quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
              Analoga  autorizzazione  e'  richiesta per sottoporre i
          membri  del  Parlamento  ad  intercettazioni,  in qualsiasi
          forma,  di  conversazioni  o comunicazioni e a sequestro di
          corrispondenza.".
          Note all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 90 e 96 della
          Costituzione:
              "Art.  90.  -  Il  Presidente  della  Repubblica non e'
          responsabile  degli  atti compiuti nell'esercizio delle sue
          funzioni,  tranne  che  per alto tradimento o per attentato
          alla Costituzione.
              In tali casi e' messo in stato di accusa dal Parlamento
          in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.".
              "Art.  96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e
          i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,
          per  i  reati  commessi nell'esercizio delle loro funzioni,
          alla  giurisdizione  ordinaria,  previa  autorizzazione del
          Senato  della  Repubblica  o  della  Camera  dei  deputati,
          secondo le norme stabilite con legge costituzionale.".
              - Si riporta il testo dell'art. 159 del codice penale:
              "Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). -
          Il  corso  della  prescrizione  rimane  sospeso nei casi di
          autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro
          giudizio   e  in  ogni  caso  in  cui  la  sospensione  del
          procedimento  penale o dei termini di custodia cautelare e'
          imposta da una particolare disposizione di legge
              La  sospensione  del corso della prescrizione, nei casi
          di  autorizzazione  a  procedere  di cui al primo comma, si
          verifica  dal momento in cui il pubblico ministero effettua
          la relativa richiesta.
              La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
          e'   cessata   la  causa  della  sospensione.  In  caso  di
          autorizzazione  a  procedere,  il  corso della prescrizione
          riprende  dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie
          la richiesta.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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