Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarieta' sociale
1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano,
a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di
prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio
prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di
conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli