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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).
1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"ART. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano
alla navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle
interne.
2. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o
ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.
3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla
navigazione da diporto sono denominate:
a) "unita' da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con
qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da
diporto;
b) "nave da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza
superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard
armonizzati;
c) "imbarcazione da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza
da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard
armonizzati;
d) "natante da diporto": le unita' individuate ai sensi
dell'articolo 13 della presente legge.
4. Le unita' da diporto possono essere utilizzate mediante
contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della
navigazione da diporto, nonche' come unita' appoggio per le
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende
la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma
armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attivita'
produttive ai sensi dell'allegato II, punto 4, del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale
rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione
europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al
modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti";
b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"ART. 5. - 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri
tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali
marittimi, nonche' dagli uffici provinciali del Dipartimento per i
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le
navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di
porto. Il modello dei registri e' approvato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da
diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso
la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali
marittimi da cui dipendono.
2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti designa, in base alle esigenze del
territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi
detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unita'
da diporto.
3. Prima di mettere in servizio una unita' da diporto,
l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero di
immatricolazione presentando domanda ad uno degli uffici detentori
dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata:
a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti
adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e
contenente le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale
dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di conformita';
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo
di propulsione installati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte
dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti
dall'esercizio dell'unita' stessa fino alla data della presentazione
del titolo di proprieta' di cui al comma 4.
4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina
l'iscrizione dell'unita' condizionata alla successiva presentazione
del titolo di proprieta' da effettuare a cura dell'intestatario della
fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione
stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza
provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di
immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di
proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza
provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti
all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unita' deve
presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprieta' e
la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3.
6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da
diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o
un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di
iscrizione.
7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero
la propria unita' da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla
dismissione di bandiera.
8. L'avente diritto puo' chiedere la cancellazione della propria
unita' dal registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti
casi:
a) per perdita effettiva o presunta;
b) per demolizione;
c) per trasferimento o vendita all'estero;
d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei
natanti";
c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"ART. 7. - 1. Gli stranieri e le societa' estere che intendano
iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro
proprieta' nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio
in Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato
al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla
legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante,
che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o
della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni
relative all'unita' iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non
costituisce stabile organizzazione in Italia della societa' estera e,
se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a
raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4
aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora
straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono
iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro
proprieta' nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un
proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le
autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in
caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta";
d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"ART. 8. - 1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i
registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto
dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui
all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e
interne senza alcun limite, nonche' il certificato di sicurezza di
cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilita'.
2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i
registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto
dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui
all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito
dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di
conformita' rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario
stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonche' il certificato
di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di
navigabilita'.
3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi
sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli
rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti
validi anche per le acque marittime.
4. Le specie di navigazione previste per le unita' da diporto di
cui al comma 2 sono:
a) per le unita' senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle
interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;
b) per le unita' con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di
cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
436, e successive modificazioni;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa
fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di
cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
436, e successive modificazioni;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa
fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione
C di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 436, e successive modificazioni;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a
forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la
categoria di progettazione D di cui all'allegato II annesso al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni";
e) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"ART. 9. - 1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli
conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui
all'articolo 12.
2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti
dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attivita' di locazione, di
noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati
il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche
principali dell'unita', il nome del proprietario, il nome
dell'unita', se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di
navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi,
traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali
e di godimento e di garanzia sull'unita' di cui e' stata chiesta la
trascrizione.
3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del
numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche
del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo,
dell'apparato motore, del nome dell'unita' e del tipo di navigazione
autorizzata.
4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti
dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia
autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia
della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei
documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della
copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla
navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a
condizione che il certificato di sicurezza dell'unita' sia in corso
di validita'.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti
di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante
mezzi elettronici o informatici";
f) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"ART. 12. - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le
imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilita' delle
unita' e fa parte dei documenti di bordo. Esso e' rilasciato,
convalidato o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di
cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
ottobre 1999, n. 478";
g) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"ART. 13. - 1. Sono natanti:
a) le unita' da diporto a remi;
b) le unita' da diporto di lunghezza dello scafo pari o
inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard
armonizzati;
c) ogni unita' da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera
b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque
interne.
2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei
registri di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui
all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.
I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei
registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il
regime giuridico.
3. I natanti non marcati CE possono navigare:
a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati
jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e natanti a
vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che
possono navigare entro un miglio dalla costa, nonche' degli
acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati con
ordinanze delle competenti autorita' marittime e della navigazione
interna; per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi
similari sono richieste la maggiore eta' e la patente nautica,
secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette
ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un
miglio dalla costa;
b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione
senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da
un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante
la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di
omologazione con relativa dichiarazione di conformita' ovvero
l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto organismo.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti
stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui
all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
436, e successive modificazioni.
5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla
locazione o al noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici
di carattere locale e' disciplinata, per quanto concerne le modalita'
della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario";
h) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"ART. 33. - 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto,
l'autorita' che rilascia la licenza di navigazione annota sulla
stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei
dati riportati nella documentazione tecnica presentata per
l'iscrizione dell'unita'.
2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone
trasportabili e' documentato come segue:
a) per le unita' munite di marcatura CE, dalla targhetta del
costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5
dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
436, e successive modificazioni;
b) per le unita' non munite di marcatura CE:
1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e
della dichiarazione di conformita' del costruttore;
2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
ottobre 1999, n. 478.
3. E' responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita'
da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di
personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio
necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere,
anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla
distanza da porti sicuri";
i) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
"ART. 35. - 1. A giudizio del comandante o del conduttore, i
servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti
anche dalle persone imbarcate in qualita' di ospiti purche' abbiano
compiuto il sedicesimo anno di eta' per i servizi di coperta, camera
e cucina e il diciottesimo anno di eta' per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal
personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della
navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono
essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in
qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di
eta'";
l) l'articolo 37 e' sostituito dal seguente:
"ART. 37. - 1. Il proprietario di una unita' da diporto, qualora
intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti
nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve
preventivamente richiedere all'autorita' competente apposito
documento, redatto in conformita' al modello di cui al decreto del
Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione
dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati
indicati nello stesso documento";
m) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente:
"ART. 39. - 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta
di una unita' da diporto senza avere conseguito la prescritta
abilitazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si
applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unita'
da diporto senza la prescritta abilitazione perche' revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione e' raddoppiata nel
caso di comando o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una
unita' da diporto con una abilitazione scaduta e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a
1.033 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle
aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unita' da diporto non
osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento
legalmente emanato dall'autorita' competente in materia di uso del
demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi
compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di
regolamento in materia di sicurezza della navigazione e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a
1.033 euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da
diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non
osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento
emanato dall'autorita' competente in base alla presente legge e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
50 euro a 500 euro.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della
sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il
periodo di sospensione della navigazione e' riportato sulla licenza
di navigazione medesima";
n) il primo comma dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
"La responsabilita' civile verso terzi derivante dalla
circolazione delle unita' da diporto, come definite dall'articolo 1,
comma 3, della presente legge, e' regolata dall'articolo 2054 del
codice civile";
o) il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti
dai seguenti:
"Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, si applicano alle unita' da diporto, come
definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con
esclusione delle unita' a remi e a vela non dotate di motore
ausiliario.
Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza,
indipendentemente dall'unita' alla quale vengono applicati";
p) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
"ART. 49. - 1. Su tutte le unita' da diporto con scafo di
lunghezza superiore a 24 metri e' fatto obbligo di installare un
impianto ricetrasmittente in radiotelefonia ad onde ettometriche
secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
2. A tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o
inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia
dalla costa, e' fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato
ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le
norme stabilite dall'autorita' competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle
unita' da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni
ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia
una dichiarazione attestante la conformita' dell'apparato alla
normativa vigente ovvero, se trattasi di unita' proveniente da uno
Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati
sprovvisti della certificazione di conformita' sono soggetti al
collaudo da parte dell'autorita' competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorita' competente e
corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata
all'ufficio di iscrizione dell'unita', che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorita' competente della
documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al
rilascio della licenza definitiva; la licenza e' riferita
all'apparato radiotelefonico di bordo ed e' sostituita solo in caso
di sostituzione dell'apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti,
corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata
all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il
richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede
ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido
indipendentemente dall'unita' in cui l'apparato viene installato.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita'
da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non
sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una
societa' concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici
stipulati con le societa' concessionarie possono essere disdettati
alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta e' inviata
all'autorita' competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' attestante l'assunzione di responsabilita'
della funzionalita' dell'apparato e l'impegno ad utilizzare
l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della
navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di
corrispondenza, ha validita' anche per l'impiego dell'apparato ai
fini della sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre, quando lo
ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo
dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli
importatori, i distributori e gli utenti";
q) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente:
"ART. 54. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono emanate, entro il 30 settembre 2003, le norme di attuazione
della presente legge";
r) dopo l'articolo 54, e' inserito il seguente:
"ART. 54-bis. - 1. I procedimenti amministrativi relativi alle
unita' da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni
dalla data di presentazione della documentazione prescritta".
2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione
di cui all'articolo 54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come
sostituito dal comma 1, lettera q), del presente articolo, continuano
a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme di attuazione previgenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- La legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni, recante: «Norme sulla navigazione da
diporto», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo
1971, n. 69.
Nota all'art. 1, comma 1, lettera n):
- Il testo dell'art. 47 della legge n. 50/1971, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 47. - La responsabilita' civile verso terzi
derivante dalla circolazione delle unita' da diporto, come
definite dall'art. 1, comma 3, della presente legge, e'
regolata dall' art. 2054 del codice civile.
Si applica la prescrizione stabilita dal secondo comma
dell'art. 2947 dello stesso codice.».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera o):
- Il testo dell'art. 48 della legge n. 50/1971, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 48. - Le disposizioni della legge 24 dicembre
1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle
unita' da diporto, come definite all'art. 1, comma 3, della
presente legge, con esclusione delle unita' a remi e a vela
non dotate di motore ausiliario.
Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili
di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' alla
quale vengono applicati.
La disposizione dell'art. 6 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, e' estesa ai motori muniti di certificato di
uso straniero o di altro documento equivalente, emesso
all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali
nazionali.».
Nota all'art. 2, comma 1:
- Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 535, recante: «Disposizioni urgenti per i settori
portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche'
interventi per assicurare taluni collegamenti aerei»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n.
248, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 647 (Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300), come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 10 (Istituzione del titolo professionale di
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al
noleggio per le acque marittime ed interne). - 1. Ad
integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123,
130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 1942, n. 327, sono istituiti,
rispettivamente, il titolo professionale marittimo di
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al
noleggio e il titolo professionale di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque
interne.
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al
noleggio occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di eta';
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando
delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di
distanza dalla costa di cui all'art. 20, primo comma, della
legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto
prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso
di validita' e conseguite da almeno tre anni;
c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
d) non avere riportato condanne per i reati di cui
all'art. 238, primo comma, n. 4, del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328;
e) essere iscritto nella terza categoria della gente
di mare.
3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle
acque interne occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di eta';
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando
delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza
dalla costa, di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in
corso di validita' e conseguite da almeno tre anni;
c) non avere riportato condanne per i reati di cui
all'art. 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la
navigazione interna, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
d) essere iscritto nella terza categoria del
personale navigante.
4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per
le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al
comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a
motore o a vela, con o senza motore ausiliario per la
navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di
distanza dalla costa, nonche' nelle acque interne.
5. Il titolo professionale di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque
interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto
adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore
ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle
acque marittime entro sei miglia dalla costa.
6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo,
coloro che sono in possesso dei titoli professionali
marittimi e dei titoli professionali della navigazione
interna per i servizi di coperta, di cui rispettivamente
agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione,
possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto,
adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti
per ciascun titolo.
7. Il titolo professionale e' rilasciato dal capo del
circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e
dall'ufficio di iscrizione per il personale della
navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli
professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto
rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
8. Ai fini della disciplina del noleggio e della
locazione di unita' da diporto si intende:
a) per locazione, il contratto con cui una delle
parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra
per un dato periodo di tempo l'unita' da diporto. L'unita'
passa in godimento autonomo del conduttore il quale
esercita con essa la navigazione e ne assume la
responsabilita' ed i rischi;
b) per noleggio di unita' da diporto, il contratto
con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito,
si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte
l'unita' da diporto per un determinato periodo da
trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque
interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle
condizioni stabilte dal contratto. L'unita' noleggiata
rimane nella disponibilita' del noleggiante alle cui
dipendenze resta anche l'equipaggio.
9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare
l'unita' in perfetta efficienza completa di tutte le
dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui
alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio
l'assicurazione e' estesa in favore del noleggiatore e dei
passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione
o in dipendenza del contratto in conformita' alle
disposizioni ed ai massimali previsti per la
responsabilita' civile.
10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui
all'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni, per l'esercizio della locazione e
del noleggio per finalita' ricreative nonche' per gli usi
turistici di carattere locale e' disciplinata, anche per
quanto concerne i requisiti della loro condotta, con
provvedimenti delle competenti autorita' marittime o
locali.
11. Sostituisce l'art. 15 della legge 5 maggio 1989, n.
171.
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 21 settembre 1994, n. 731, e' abrogato.
13. (Comma abrogato).».