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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica).
1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo
che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo
Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo
1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione
e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751,
e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli
regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle
diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici
previsti dall'ordinamento.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di
cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente
legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico
previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla
contrattazione collettiva.
3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare
l'insegnamento della religione cattolica puo' essere affidato ai
docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente
autorita' ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui
al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a
svolgerlo.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 25 marzo 1985, n. 121 reca: «Ratifica ed
esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al concordato lateranense dell'11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1985, n. 751 reca: «Esecuzione dell'intesa tra
l'autorita' scolastica italiana e la Conferenza episcopale
italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado.
- Si riporta il testo del punto 2.6 della Intesa di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1985, n. 751:
«2.6. Nelle scuole materne ed elementari, in
conformita' a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo
comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della
religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico,
puo' essere affidato dall'autorita' scolastica, sentito
l'ordinario diocesano, agli insegnanti di classe
riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono
revocare la propria disponibilita' prima dell'inizio
dell'anno scolastico».