Legge Ordinaria n. 186 del 18/07/2003 G.U. n. 170 del 24 Luglio 2003
Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

    la seguente legge:

                               ART. 1.
          (Ruoli degli insegnanti di religione cattolica).
    1.  Ai  fini  dell'insegnamento  della  religione cattolica nelle
scuole  statali  di  ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo
che  apporta  modificazioni  al  Concordato  lateranense  e  relativo
Protocollo  addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo
1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione
e  il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751,
e   successive  modificazioni,  sono  istituiti  due  distinti  ruoli
regionali,  articolati  per  ambiti  territoriali corrispondenti alle
diocesi,  del  personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici
previsti dall'ordinamento.
    2.  Agli  insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di
cui  al  comma  1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente
legge,  le  norme  di  stato  giuridico  e  il  trattamento economico
previsti  dal  testo  unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di  cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni,   di   seguito   denominato  "testo  unico",  e  dalla
contrattazione collettiva.
    3.   Nella   scuola   dell'infanzia  e  nella  scuola  elementare
l'insegnamento  della  religione  cattolica  puo'  essere affidato ai
docenti  di  sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente
autorita'  ecclesiastica,  ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui
al  comma  1,  e  successive  modificazioni,  che  siano  disposti  a
svolgerlo.
 
          Avvertenza:     Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia, ai
          sensi   dell'art.   10,  comma 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  La  legge  25 marzo  1985, n. 121 reca: «Ratifica ed
          esecuzione   dell'accordo,   con   protocollo  addizionale,
          firmato   a   Roma   il   18 febbraio   1984,  che  apporta
          modificazioni  al  concordato  lateranense dell'11 febbraio
          1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          16 dicembre  1985, n. 751 reca: «Esecuzione dell'intesa tra
          l'autorita'  scolastica italiana e la Conferenza episcopale
          italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle
          scuole pubbliche».
              -  Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
          «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado.
              - Si riporta il testo del punto 2.6 della Intesa di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 dicembre
          1985, n. 751:
              «2.6. Nelle    scuole   materne   ed   elementari,   in
          conformita' a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo
          comma,  del  protocollo  addizionale,  l'insegnamento della
          religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico,
          puo'  essere  affidato  dall'autorita'  scolastica, sentito
          l'ordinario    diocesano,   agli   insegnanti   di   classe
          riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono
          revocare   la   propria  disponibilita'  prima  dell'inizio
          dell'anno scolastico».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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