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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. In conformita' ai principi generali di cui al capo I della
legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28
agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione
educativa e sociale svolta nella comunita' locale, mediante le
attivita' di oratorio o attivita' similari, dalle parrocchie e dagli
enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonche' dagli enti delle
altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,
ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in
materia.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei
minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalita'
residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare,
a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi,
finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarieta', alla
promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al
contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione
razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo
prioritariamente le attivita' svolte dai soggetti di cui al comma 1
presenti nelle realta' piu' disagiate.
3. Le regioni possono riconoscere, nell'ambito delle proprie
competenze, il ruolo delle attivita' di oratorio e similari svolte
dagli enti di cui al comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
Il capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali), reca: «Principi generali del
sistema integrato di interventi e servizi sociali.».
La legge 28 agosto 1997, n. 285, reca: «Disposizioni
per la promozione di diritti e di opportunita' per
l'infanzia e l'adolescenza.