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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Sospensione condizionata dell'esecuzione
della parte finale della pena detentiva)
1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno la meta'
della pena detentiva e' sospesa per la parte residua la pena nel
limite di due anni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. La sospensione dell'esecuzione della pena puo' essere disposta
una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi
dell'articolo 663 del codice di procedura penale, decurtata della
parte di pena per la quale e' stato concesso il beneficio della
liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
3. La sospensione non si applica:
a) quando la pena e' conseguente alla condanna per i reati
indicati dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli
articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale nonche'
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni;
b) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102,
105 e 108 del codice penale;
c) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di
sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto
dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) quando la persona condannata e' stata ammessa alle misure
alternative alla detenzione;
e) quando vi sia stata rinuncia dell'interessato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 663 del codice di
procedura penale:
"Art. 663 (Esecuzione di pene concorrenti). - 1. Quando
la stessa persona e' stata condannata con piu' sentenze o
decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero
determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme
sul concorso di pene.
2. Se le condanne sono state inflitte da giudici
diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice
indicato nell'art. 665, comma 4.
3. Il provvedimento del pubblico ministero e'
notificato al condannato e al suo difensore.".
- Si riporta il testo dell'art. 54 della legge 26
luglio 2975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta):
"Art. 54 (Liberazione anticipata). - 1. Al condannato a
pena detentiva che ha dato prova di partecipazione
all'opera di rieducazione e' concessa, quale riconoscimento
di tale partecipazione, e ai fini del suo piu' efficace
reinserimento nella societa', una detrazione di
quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena
scontata. A tal fine e' valutato anche il periodo trascorso
in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
2. La concessione del beneficio e' comunicata
all'ufficio del pubblico ministero presso la corte
d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di
esecuzione o al pretore se tale provvedimento e' stato da
lui emesso.
3. La condanna per delitto non colposo commesso nel
corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del
beneficio ne comporta la revoca.
4. Agli effetti del computo della misura di pena che
occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei
permessi premio, della semiliberta' e della liberazione
condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma
1 si considera come scontata. La presente disposizione si
applica anche ai condannati all'ergastolo.".
- La sezione I, del capo III, del titolo XII del libro
II del codice penale tratta: "Dei delitti contro la
personalita' individuale".
- Si riporta il testo degli articoli 609-bis,
609-quater e 609-octies del codice penale:
"Art. 609-bis (Violenza sessuale). - Chiunque, con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorita',
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e'
punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere
o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o
psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi
il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi.
"Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne). -
Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al
di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie
atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il
tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il
minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una
relazione di convivenza.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle
ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali
con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a tre
anni.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a
due terzi.
Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo
comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni
dieci.".
"Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo). - La
violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione,
da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza
sessuale di cui all'art. 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo
e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena e' aumentata se concorre taluna delle
circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter.
La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera
abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella
esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
sia stato determinato a commettere il reato quando
concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del
primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.".
- Si riporta il testo degli articoli 4-bis, 14-bis e
14-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:
"Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata,
possono essere concessi ai detenuti e internati per i
seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma dell'art.
58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita'
di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di
violenza, delitto di cui all'art. 416-bis del codice
penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di
cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale,
all'art. 291-quater del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le
disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici
suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati
per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente
comma purche' siano stati acquisiti elementi tali da
escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi in
cui la limitata partecipazione al fatto criminoso,
accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale
accertamento dei fatti e delle responsabilita' operato con
sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile
un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi
in cui, anche se la collaborazione che viene offerta
risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei
medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
circostanze attenuanti previste dall'art. 62, n. 6), anche
qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la
sentenza di condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art. 116,
secondo comma, del codice penale. I benefici di cui al
presente comma possono essere concessi solo se non vi sono
elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica
o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai
seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629,
secondo comma, del codice penale, art. 291-ter del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, art. 73 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo
testo unico, art. 416 del codice penale, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli
articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale
e dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per
il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di
detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
il condannato e' detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1, quarto periodo, il magistrato di sorveglianza o il
tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate
informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano
particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in
ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed
internati per delitti dolosi quando il Procuratore
nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica,
d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al
luogo di detenzione o internamento, l'attualita' di
collegamenti con la criminalita' organizzata. In tal caso
si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.".
"Art. 14-bis (Regime di sorveglianza particolare). - 1.
Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza
particolare per un periodo non superiore a sei mesi,
prorogabile anche piu' volte in misura non superiore ogni
volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli
imputati:
a) che con i loro comportamenti compromettono la
sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
b) che con la violenza o minaccia impediscono le
attivita' degli altri detenuti o internati;
c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello
stato di soggezione degli altri detenuti nei loro
confronti.
2. Il regime di cui al precedente comma 1 e' disposto
con provvedimento motivato dell'amministrazione
penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina,
integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma
dell'art. 80.
3. Nei confronti degli imputati il regime di
sorveglianza particolare e' disposto sentita anche
l'autorita' giudiziaria che procede.
4. In caso di necessita' ed urgenza l'amministrazione
puo' disporre in via provvisoria la sorveglianza
particolare prima dei pareri prescritti, che comunque
devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del
provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione,
acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva
entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia
intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio
decade.
5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza
particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto,
i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di
precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti
comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura
dell'imputazione, nello stato di liberta'. L'autorita'
giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza
all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione
dei provvedimenti di sua competenza.
6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al
presente articolo e' comunicato immediatamente al
magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo
potere di vigilanza.".
"Art. 14-ter (Reclamo). - 1. Avverso il provvedimento
che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare
puo' essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale
di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non
sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza
in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione
del reclamo.
3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del
difensore e del pubblico ministero. L'interessato e
l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.
4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le
disposizioni del capo II-bis del titolo II.".
"Art. 102 (Abitualita' presunta dalla legge). - E'
dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato
condannato alla reclusione in misura superiore
complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi,
della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non
contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto,
non colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci
anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.
Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente
non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato
pene detentive o e' stato sottoposto a misure di sicurezza
detentive.".
"Art. 105 (Professionalita' nel reato). - Chi
trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione
di abitualita' riporta condanna per un altro reato, e'
dichiarato delinquente o contravventore professionale
qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla
condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre
circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133, debba
ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte
soltanto, dei proventi del reato.".
"Art. 108 (Tendenza a delinquere). - E' dichiarato
delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o
delinquente abituale o professionale, commette un delitto
non colposo contro la vita o l'incolumita' individuale,
anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo
del libro secondo di questo codice il quale, per se' e
unitamente alle circostanze indicate nel capoverso
dell'art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto,
che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia
del colpevole.
La disposizione di questo articolo non si applica se
l'inclinazione al delitto e' originata dall'infermita'
preveduta dagli articoli 88 e 89.".
- Si riporta il testo degli articoli 69-bis, 51-bis e
51-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:
"Art. 69-bis (Procedimento in materia di liberazione
anticipata). - 1. Sull'istanza di concessione della
liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza
provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio
senza la presenza delle parti, che e' comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'art. 127
del codice di procedura penale.
2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di
quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico
ministero e anche in assenza di esso.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore,
l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci
giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre
reclamo al tribunale di sorveglianza competente per
territorio.
4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi
dell'art. 678 del codice di procedura penale. Si applicano
le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'art.
30-bis.
5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei
procedimenti previsti dall'art. 70, comma 1, sia stata
presentata istanza per la concessione della liberazione
anticipata, puo' trasmetterla al magistrato di
sorveglianza.".
"Art. 51-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di
privazione della liberta). - 1. Quando durante l'attuazione
dell'affidamento in prova al servizio sociale o della
detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare
speciale o del regime di semiliberta' sopravviene un titolo
di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore
dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di
servizio sociale informa immediatamente il magistrato di
sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle
pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1
dell'art. 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'art. 47-ter o ai
commi 1 e 2 dell'art. 47-quinquies o ai primi tre commi
dell'art. 50, dispone con decreto la prosecuzione
provvisoria della misura in corso; in caso contrario
dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato
di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di
sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni
la prosecuzione o la cessazione della misura.".
"Art. 51-ter (Sospensione cautelativa delle misure
alternative). - 1. Se l'affidato in prova al servizio
sociale o l'ammesso al regime di semiliberta' o di
detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare speciale
pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca
della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui
giurisdizione essa e' in corso ne dispone con decreto
motivato la provvisoria sospensione, ordinando
l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette
quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza
per le decisioni di competenza. Il provvedimento di
sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere
efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non
interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli
atti.".
- Si riporta il testo dell'art. 678 del codice di
procedura penale:
"Art. 678 (Procedimento di sorveglianza). - 1. Il
tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza,
e il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti
alla rateizzazione e alla conversione delle pene
pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri
previsti dall'art. 148 del codice penale, alle misure di
sicurezza, alla esecuzione della semidetenzione e della
liberta' controllata e alla dichiarazione di abitualita' o
professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere,
procedono, a richiesta del pubblico ministero,
dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma
dell'art. 666. Tuttavia, quando vi e' motivo di dubitare
della identita' fisica di una persona, procedono a norma
dell'art. 667.
2. Quando si procede nei confronti di persona
sottoposta a osservazione scientifica della personalita',
il giudice acquisisce la relativa documentazione e si
avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del
trattamento.
3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate,
davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore
generale presso la corte di appello e, davanti al
magistrato di sorveglianza, dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di
sorveglianza.".