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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni
urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni
bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a., e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base
del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59. Sono utili i versamenti
effettuati tra il 21 ed il 25 giugno 2003, ai fini della definizione
di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche'
quelli effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini
delle definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17,
comma 1, della medesima legge n. 289 del 2002, nonche' agli articoli
5 e 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
144 del 24 giugno 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge
di conversione e corredato delle relative note e'
pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale alla pag. 18.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Il decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59 (Proroga di
termini in materia di definizione agevolata di adempimenti
tributari) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
aprile 2003, n. 82 ed e' decaduto per decorrenza dei
termini.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 27
dicembre 2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2003).
«Art. 7 (Definizione automatica di redditi di
impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi
mediante autoliquidazione). - 1. I soggetti titolari di
reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni,
nonche' i soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli
imputati ai sensi del predetto art. 5, relativi ad
annualita' per le quali le dichiarazioni sono state
presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le
disposizioni del presente articolo. La definizione
automatica, relativamente a uno o piu' periodi d'imposta,
ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e si
perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione,
dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi
determinati sulla base dei criteri e delle metodologie
stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto,
in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi
determinabili sulla base degli studi di settore di cui
all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui
si applicano mi ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi
determinabili sulla base dei parametri di cui all'art. 3,
commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive modificazioni, per i contribuenti cui si
applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti
parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche
raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi
produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di
compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e
di redditivita' risultanti dalle dichiarazioni, qualora non
siano determinabili i ricavi o compensi con le modalita' di
cui alle lettere a) e b).
2. La definizione automatica puo' altresi' essere
effettuata, con riferimento alle medesime annualita' di cui
al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari
esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni, nonche' dalle imprese di
allevamento di cui all'art. 78 del medesimo testo unico, e
successive modificazioni, ed ha effetto ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive. La definizione automatica da
parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene
mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna
annualita', sulla base di una specifica metodologia di
calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che
tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2
e' esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la
dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima
reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito
agrario di cui all'art. 29 del citato testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di
importo annuo superiore a 5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e
16;
d) nei cui riguardi e' stata esercitata l'azione
penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di definizione automatica.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui
all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
relativi a redditi oggetto della definizione automatica,
ovvero di avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto
e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, la definizione e' ammessa a condizione che
il contribuente versi, entro la prima data di pagamento
degli importi per la definizione, le somme derivanti
dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e
degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti
definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui
ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il
contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle
disposizioni del presente articolo, fermi restando gli
effetti dei suddetti atti.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui
al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con
il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una
somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi,
la definizione automatica si perfeziona con il versamento
entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la
metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al
contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore
ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro
per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri
soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti
gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte
complessivamente dovute a titolo di definizione automatica
sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte
eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli
importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati
di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'
oggetto di definizione aumentati a 600 euro per i soggetti
cui si applicano gli studi di settore di cui all'art.
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei
quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, escluso il 1997. La sormna di cui al periodo
precedente non e' dovuta dai soggetti di cui al comma 2.
Qualora gli importi da versare complessivamente per la
definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la
somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed
entro il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali
a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei
termini indicati nel periodo precedente non determina
l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si
applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme
non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive
scadenze, e gli interessi legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi
di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla
base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, e nei confronti dei quali non
sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300
euro per ciascuna annualita'. I soggetti che hanno
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
negli indici di coerenza economica, possono effettuare la
definizione automatica con il versamento di una somma pari
a 600 euro per ciascuna annualita'.
7. La definizione automatica non si perfeziona se
essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti
nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se
la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle
ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa
luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso,
valgono quali acconti sugli importi che risulteranno
eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o
di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto
delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E'
pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo
delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di
impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la
definizione automatica non e' intervenuta, il recupero
della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione
delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza
applicazione di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei
contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per
cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero
per la parte eccedente il dichiarato se superiore al
minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
10. Le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita in
forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno
effettuato la definizione automatica secondo le modalita'
del presente articolo, comunicano alle persone fisiche
titolari dei redditi prodotti in fonna associata l'avvenuta
definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione
automatica da parte delle persone fisiche titolari dei
redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il
versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003,
secondo le disposizioni del presente articolo, esclusa la
somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo; gli
interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal
17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti
indicati dal primo periodo del presente comma costituisce
titolo per l'accertamento ai sensi dell'art. 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle
persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti
in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la
definizione automatica effettuata dalle societa' o
associazioni nonche' dai titolari dell'azienda coniugale
non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare
rende definitivi anche i redditi prodotti in forma
associata. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica, altresi', per gli altri periodi d'imposta definiti
a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni, nonche' qualora
abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri
di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere
dalla data del primo versamento e con riferimento a
qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del
codice penale e del codice di procedura penale,
limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro
autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32,
33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed esclude l'applicabilita' delle
presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione
dell'esercizio dei poteri e l'esclusione
dell'applicabilita' delle presunzioni previsti dal periodo
precedente sono opponibili dal contribuente mediante
esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di
definizione in suo possesso.
12. La definizione automatica non e' revocabile ne'
soggetta a impugnazione e non e' integrabile o modificabile
da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate,
e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo
quanto previsto dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a
ciascuna annualita', rende definitiva la liquidazione delle
imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla
spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal
contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del
controllo formale in base rispettivamente all'art. 36-bis
ed all'art. 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo
delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini
del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del
presente articolo. La definizione automatica non modifica
l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti
dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto
delle informazioni dell'anagrafe tributaria, sono definite
le classi omogenee delle categorie economiche, le
metodologie di calcolo per la individuazione degli importi
previsti al comma 1, nonche' i criteri per la
determinazione delle relative maggiori imposte, mediante
l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun
periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono definite le modalita' tecniche per
l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la
presentazione delle comunicazioni delle definizioni da
parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31
luglio 2003, ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti
di cui al comma 10, secondo periodo, e le modalita' di
versamento, secondo quanto previsto dall'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi
prevista.
15-bis. All'art. 12, comma 1, del decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, sono premesse le
parole: «Ferma la disciplina riguardante le trasmissioni
telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle
finanze,» e le parole: «entro il 30 novembre 2002» sono
soppresse.
16. I contribuenti che hanno presentato
successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione
integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle
dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della
facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia
agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative
presentate.
- Si riporta il testo degli artt. 11, comma 4, 12,
15, 16 e 17 della citata legge n. 289 del 2002:
«4. Se alla data di entrata in vigore della presente
legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero
per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero
per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3
dell'art. 17 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti
sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei
tributi e all'adempimento delle formalita' omesse entro il
16 aprile 2003».
«Art. 12 (Definizione dei carichi di ruolo
pregressi). - 1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli
emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del
servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre
2000, i debitori possono estinguere il debito senza
corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo
iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo
di rimborso per le spese sostenute per le procedure
esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
2. Nei sessanta giorni successivi alla data di
entrata in vigore della presente disposizione,
relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 e il
31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di
cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono
sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di
avvalersi della facolta' attribuita dal citato comma 1,
versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme
di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo e' versato
entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai
concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme
relative ai dati costituenti risorse proprie dell'Unione
europea.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate e' approvato il modello dell'atto di cui al
comma 2 e sono stabilite le modalita' di versamento delle
somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da
parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme
riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di
definizione dei rapporti contabili connessi
all'operazione.».
«Art. 15 (Definizione degli accertamenti, degli atti
di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle
sanzioni degli inviti al contraddittorio e dei processi
verbali di constatazione). - 1. Gli avvisi di accertamento
per i quali alla data di entrata in vigore della presente
legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione
del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli
articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non e' ancora intervenuta la definizione,
nonche' i processi verbali di constatazione relativamente
ai quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non e' stato notificato avviso di accertamento
ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere
definiti secondo le modalita' previste dal presente
articolo, senza applicazione di interessi, indennita' di
mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera
b-bis). La definizione non e' ammessa per i soggetti nei
cui confronti e' stata esercitata l'azione penale per i
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza
entro la data di perfezionamento della definizione.
2. La definizione degli avvisi di accertamento e
degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si
perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003,
degli importi che risultano dovuti per effetto
dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate,
con riferimento a ciascuno scaglione:
a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e
contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e
contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non
superiori a 50.000 euro;
c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e
contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.
3. La definizione di cui al comma 2 e' altresi'
ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite
dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2
emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola
perdita risultante dall'atto e' riportabile nell'esercizio
successivo nei limiti previsti dalla legge.
3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di
irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata
in vigore della presente legge non sono ancora spirati i
termini per la proposizione del ricorso possono essere
definiti mediante il pagamento del 10 per cento
dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.
4. La definizione dei processi verbali di
constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il
pagamento, entro il 16 aprile 2003, di un importo
calcolato:
a) per le imposte sui redditi, relative
addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota
del 18 per cento alla somma dei maggiori componenti
positivi e minori componenti negativi complessivamente
risultanti dal verbale medesimo;
b) per l'imposta regionale sulle attivita'
produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre
imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore
imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale
stesso;
b-bis) per le violazioni per le quali non risulta
applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista
dall'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento
le sanzioni minime applicabili;
b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa
effettuazione di ritenute e il conseguente omesso
versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del
65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse
risultante dal verbale stesso;
4-bis. Non sono definibili, in base alle
disposizioni del presente articolo, le violazioni di cui
all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002, n. 73.
4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme
relative ai dati costituenti risorse proprie dell'Unione
europea.
5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del
presente articolo sono effettuati entro 16 aprile 2003,
secondo le ordinarie modalita' previste per il versamento
diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la
compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora
gli importi da versare complessivamente per la definizione
eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e,
per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi
eccedenti possono essere versati in due rate, di pari
importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004,
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile
2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le
date indicate non determina l'inefficacia della
definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a
tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti
una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle
somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal
versamento dell'intero importo o di quello della prima rata
il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la
quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un
prospetto esplicativo delle modalita' di calcolo seguite.
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda
su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti
indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata
dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo
periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso
degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali
acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti
in base agli accertamenti definitivi.
7. Il perfezionamento della definizione comporta
l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilita' per i
reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i
reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli
2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati
siano stati commessi per eseguire od occultare i citati
reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano
riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. E'
altresi' esclusa, per le definizioni perfezionate,
l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
all'art. 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica
in caso di esercizio dell'azione penale della quale il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
perfezionamento della definizione.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini
per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di
accertamento di cui al comma 1, gli atti di cui al comma
3-bis, nonche' quelli per il perfezionamento della
definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del
1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui
al medesimo comma 1.».
«Art. 16 (Chiusura delle liti fiscali pendenti). -
1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi
alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni
grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono
essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto
l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle
seguenti somme:
a) se il valore della lite e' di importo fino a
2.000 euro: 150 euro;
b) se il valore della lite e' di importo superiore
a 2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite in caso
di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato
nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
resa, sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto
introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della
domanda di definizione della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in
caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito
ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del
giudizio, alla predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel
caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel
primo grado di giudizio e non sia stata gia' resa alcuna
pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero
sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate
entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita'
previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite
si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione
prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme
possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di
dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000
euro. L'importo della prima rata e' versato entro il
tennine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali
sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate
successive. L'omesso versamento delle rate successive alla
prima entro le date indicate non determina l'inefficacia
della definizione; per il recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni
dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono
altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per
cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso
di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi
alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella in cui e' parte
l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto
avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla
data di entrata in vigore della presente legge, e' stato
proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonche' quella
per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato
inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si
intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data
del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata
in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno
degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella
relativa all'imposta sull'incremento del valore degli
immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del
calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha
formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto
degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali
sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con
separato provvedimento; in caso di liti relative alla
irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle
stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il
valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun
atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal
numero di soggetti interessati e dai tributi in esso
indicati.
4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro
il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se
dovuto ai sensi del presente articolo ed e' presentata,
entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di
definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite
con provvedimento del direttore del competente ufficio
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato parte nel
giudizio.
5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo
si scomputano quelle gia' versate prima della presentazione
della domanda di definizione, per effetto delle
disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza
di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la
definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle
somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto
dovuto per il perfezionamento della definizione stessa.
Restano comunque dovute per intero le somme relative ai
dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai
sensi del presente articolo sono sospese fino al 30
novembre 2003; qualora sia stata gia' fissata la
trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono
sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di
volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi
del presente articolo sono altresi' sospesi, sino al 30
novembre 2003, i termini per la proposizione di ricorsi,
appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione,
controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini
per la costituzione in giudizio.
8. Gli uffici competenti trasmettono alle
commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di
appello nonche' alla Corte di cassazione, entro il 31
ottobre 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali e'
stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono
sospese fino al 31 luglio 2004. L'estinzione del giudizio
viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di
cui al comma 1 attestante la regolarita' della domanda di
definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La
predetta comunicazione deve essere depositata nella
segreteria della commissione o nella cancelleria degli
uffici giudiziari entro il 31 luglio 2004. Entro la stessa
data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere
comunicato alla segreteria della commissione o alla
cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con
le modalita' di cui all'art. 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo puo'
impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il
quale pende la lite.
Nel caso in cui la definizione della lite e'
richiesta in pendenza del termine per impugnare, la
sentenza puo' essere impugnata unitamente al diniego della
definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella
dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita'
dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del
pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi
alla Commissione tributaria centrale all'esito della
definizione della lite trova applicazione l'art. 27, primo
comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente
della Commissione o il Presidente della sezione alla quale
e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un membro della
Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere,
mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine
per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il
reclamo avverso tali ordinanze e' di trenta giorni.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da
parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia
piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.
«Art. 17 (Regolarizzazione di inadempienze di natura
fiscale). - 1. Le violazioni relative al canone previsto
dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni, nonche' alla tassa di concessione
governativa prevista, da ultimo, dall'art. 17 della tariffa
annessa al decreto ministeriale 28 dicembre 1995 del
Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 30 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni,
commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere definite,
entro il 16 aprile 2003, anche nelle ipotesi in cui vi sia
un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso,
con il versamento di una somma pari a 10 euro per ogni
annualita' dovuta. Il versamento e' effettuato con le
modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in
ogni caso la compensazione ivi prevista. Non si fa comunque
luogo a restituzione di quanto gia' versato».
- Si riporta il testo degli artt. 5 e 5-quinquies
del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di
riscossione e di procedure di contabilita), convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 21 febbraio
2003, n. 27:
«Art. 5 (Disposizioni in materia di chiusura delle
partite IVA inattive). - 1. I soggetti cui e' stato
attribuito il numero di partita IVA, che non hanno
effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione imponibile e
non imponibile, possono sanare tutte le irregolarita'
derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni
IVA, nonche' delle dichiarazioni dei redditi limitatamente
ai redditi di impresa e di lavoro autonomi, con importi
pari a zero, per gli anni precedenti, nei quali non sia
stata effettuata alcuna operazione imponibile e non
imponibile, nonche' le violazioni di cui all'art. 5, comma
6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
versando la somma di 100,00 euro entro il 16 aprile 2003.
Tali versamenti sono effettuati secondo le modalita'
previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono definite le modalita' per la
comunicazione alla medesima Agenzia, anche mediante sistemi
telematici, della data di cessazione dell'attivita' e degli
estremi dell'avvenuto versamento della somma di cui al
comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA.
2-bis. All'art. 5, secondo comma, primo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
33, dopo le parole: «di cui all'art. 49 decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,»,
sono inserite le seguenti: «nonche' le prestazioni di
lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti
di associazione in partecipazione di cui all'art. 49, comma
2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917».
Art. 5-quinquies. (Definizione della tassa
automobilistica erariale). - 1. Le violazioni commesse
entro il 31 dicembre 2001, connesse al mancato pagamento
della tassa automobilistica erariale, possono essere
definite mediante il pagamento della tassa stessa entro il
16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita' di
versamento. In tale caso non sono dovuti interessi e
sanzioni.
2. Qualora sia stata notificata cartella di
pagamento relativa alla tassa di cui al comma 1, le
violazioni possono essere definite mediante il pagamento al
concessionario della riscossione della tassa medesima entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al
rimborso delle somme eccedenti pagate entro la medesima
data».