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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Modifica dell'articolo 600 del codice penale).
1. L'articolo 600 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"ART. 600. - (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu). -
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del
diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o mantiene una persona
in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni
lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a
prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, e' punito con la
reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo
quando la condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno,
abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di
inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o
mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri
vantaggi a chi ha autorita' sulla persona.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al
primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o
sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di
sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.