Legge Ordinaria n. 229 del 29/07/2003 G.U. n. 196 del 25 Agosto 2003
Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               ART. 1.
               (Riassetto normativo e codificazione).
   1.  L'articolo  20  della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   "ART. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita'
di   interventi,   definito,  con  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri,   in   relazione   alle  proposte  formulate  dai  Ministri
competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, entro la data del 30
aprile,  presenta  al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno  di  legge  per  la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le
modalita'   e   le   materie  di  intervento,  anche  ai  fini  della
ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle pubbliche funzioni con
particolare  riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle
regioni  e  degli  enti  locali.  In  allegato al disegno di legge e'
presentata   una   relazione   sullo   stato   di   attuazione  della
semplificazione e del riassetto.
   2.  Il  disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di
decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali
e  procedimentali,  nonche' di regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
commi  1  e  2,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, e successive
modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
   3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole
materie,   stabiliti  con  la  legge  annuale  di  semplificazione  e
riassetto  normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai
commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  definizione  del  riassetto  normativo  e  codificazione della
normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa acquisizione del
parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal
ricevimento   della   richiesta,   con  determinazione  dei  principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
   b)   indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,  fatta  salva
l'applicazione  dell'articolo  15  delle  disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile;
   c)  indicazione  dei  principi generali, in particolare per quanto
attiene  alla  informazione, alla partecipazione, al contraddittorio,
alla   trasparenza   e   pubblicita'   che  regolano  i  procedimenti
amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma
2  del  presente  articolo,  nell'ambito dei principi stabiliti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
   d)  eliminazione  degli  interventi amministrativi autorizzatori e
delle  misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non
vi   contrastino   gli  interessi  pubblici  alla  difesa  nazionale,
all'ordine  e  alla  sicurezza  pubblica,  all'amministrazione  della
giustizia,   alla   regolazione  dei  mercati  e  alla  tutela  della
concorrenza,   alla   salvaguardia   del   patrimonio   culturale   e
dell'ambiente,  all'ordinato  assetto  del  territorio,  alla  tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
   e)   sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,   licenza,
concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso comunque denominati
che  non implichino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il
cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di
legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato   all'amministrazione   competente  corredata  dalle
attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
   f)  determinazione  dei  casi  in cui le domande di rilascio di un
atto  di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di
discrezionalita'  amministrativa,  corredate  dalla  documentazione e
dalle   certificazioni   relative  alle  caratteristiche  tecniche  o
produttive  dell'attivita'  da  svolgere, eventualmente richieste, si
considerano   accolte   qualora   non   venga   comunicato   apposito
provvedimento  di  diniego  entro il termine fissato per categorie di
atti in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione,
in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
   g)   revisione  e  riduzione  delle  funzioni  amministrative  non
direttamente rivolte:
   1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
   2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita',
anche alla luce della normativa comunitaria;
   3)  alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle
attivita' economiche e lavorative;
   4)   alla  protezione  di  interessi  primari,  costituzionalmente
rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale;
   5)  alla  tutela  dell'identita' e della qualita' della produzione
tipica e tradizionale e della professionalita';
   h)  promozione  degli  interventi  di autoregolazione per standard
qualitativi  e  delle  certificazioni  di  conformita' da parte delle
categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza  pubblica o di organismi
indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita'
delle  fasi  delle  attivita' economiche e professionali, nonche' dei
processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
   i)   per   le  ipotesi  per  le  quali  sono  soppressi  i  poteri
amministrativi   autorizzatori   o   ridotte  le  funzioni  pubbliche
condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'  private,  previsione
dell'autoconformazione  degli  interessati  a modelli di regolazione,
nonche'  di  adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I
modelli   di   regolazione  vengono  definiti  dalle  amministrazioni
competenti  in  relazione all'incentivazione della concorrenzialita',
alla  riduzione  dei  costi  privati per il rispetto dei parametri di
pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri
stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
   l)  attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il
conferimento  di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi
di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei
principi  fondamentali  di  attribuzione  delle  funzioni secondo gli
stessi  criteri  da  parte  delle regioni nelle materie di competenza
legislativa concorrente;
   m)  definizione  dei  criteri  di  adeguamento dell'organizzazione
amministrativa  alle  modalita' di esercizio delle funzioni di cui al
presente comma;
   n)  indicazione  esplicita dell'autorita' competente a ricevere il
rapporto    relativo   alle   sanzioni   amministrative,   ai   sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   4.  I  decreti  legislativi  e  i  regolamenti  di cui al comma 2,
emanati  sulla  base  della  legge  di  semplificazione  e  riassetto
normativo  annuale,  per  quanto  concerne le funzioni amministrative
mantenute, si attengono ai seguenti principi:
   a)  semplificazione  dei  procedimenti amministrativi, e di quelli
che  agli  stessi  risultano  strettamente connessi o strumentali, in
modo   da  ridurre  il  numero  delle  fasi  procedimentali  e  delle
amministrazioni  intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici,  accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli
organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare   il  personale  degli  organi  soppressi  e  raggruppare
competenze  diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto
dei  principi  generali  indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e
delle competenze riservate alle regioni;
   b)  riduzione  dei  termini  per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione  dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi;
   c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione;
   d)   riduzione   del   numero  di  procedimenti  amministrativi  e
accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla  medesima
attivita';
   e)  semplificazione  e  accelerazione  delle  procedure di spesa e
contabili,  anche  mediante  l'adozione di disposizioni che prevedano
termini  perentori,  prorogabili  per  una sola volta, per le fasi di
integrazione  dell'efficacia  e  di  controllo  degli atti, decorsi i
quali i provvedimenti si intendono adottati;
   f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
   5.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  2 sono emanati su
proposta  del  Ministro competente, di concerto con il Presidente del
Consiglio  dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i
Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa  acquisizione  del  parere  della  Conferenza unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
che  sono  resi  entro  il termine di sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta.
   6.  I  regolamenti  di cui al comma 2 sono emanati con decreto del
Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
quando  siano  coinvolti  interessi  delle  regioni e delle autonomie
locali,  del  parere  del Consiglio di Stato nonche' delle competenti
Commissioni  parlamentari.  I pareri della Conferenza unificata e del
Consiglio  di  Stato  sono resi entro novanta giorni dalla richiesta;
quello  delle  Commissioni  parlamentari  e' reso, successivamente ai
precedenti,   entro   sessanta   giorni   dalla   richiesta.  Per  la
predisposizione   degli  schemi  di  regolamento  la  Presidenza  del
Consiglio  dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta
del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi  sessanta  giorni  dalla richiesta di parere alle Commissioni
parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
   7.  I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto
dai  decreti  legislativi,  entrano  in vigore il quindicesimo giorno
successivo   alla   data  della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale.  Con  effetto  dalla  stessa  data sono abrogate le norme,
anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
   8.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  2  si conformano, oltre ai
principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:
   a)   trasferimento   ad   organi   monocratici   o   ai  dirigenti
amministrativi  di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in
ragione  della  loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e
sostituzione  degli organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi,  nei  relativi  procedimenti,  dei  soggetti portatori di
interessi diffusi;
   b)  individuazione  delle  responsabilita'  e  delle  procedure di
verifica e controllo;
   c)   soppressione   dei   procedimenti   che  risultino  non  piu'
rispondenti  alle  finalita'  e  agli obiettivi fondamentali definiti
dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i
   principi   generali   dell'ordinamento   giuridico   nazionale   o
   comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione  e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici
conseguibili,   anche   attraverso   la  sostituzione  dell'attivita'
amministrativa  diretta  con  forme  di autoregolamentazione da parte
degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
   e)  adeguamento  della  disciplina  sostanziale  e  procedimentale
dell'attivita'   e   degli  atti  amministrativi  ai  principi  della
normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio;
   f)  soppressione  dei  procedimenti  che  derogano  alla normativa
procedimentale  di carattere generale, qualora non sussistano piu' le
ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
   g)  regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi
e di tutte le fasi del procedimento.
   9.  I  Ministeri  sono  titolari  del  potere  di iniziativa della
semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle  materie di loro
competenza,  fatti  salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della
Presidenza   del   Consiglio   dei  ministri,  che  garantisce  anche
l'uniformita'   e  l'omogeneita'  degli  interventi  di  riassetto  e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce,
in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di
specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.
   10.   Gli   organi   responsabili   di  direzione  politica  e  di
amministrazione  attiva  individuano forme stabili di consultazione e
di   partecipazione  delle  organizzazioni  di  rappresentanza  delle
categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate
ai processi di regolazione e di semplificazione.
   11.  I  servizi  di  controllo interno compiono accertamenti sugli
effetti   prodotti   dalle   norme   contenute   nei  regolamenti  di
semplificazione  e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e
possono   formulare  osservazioni  e  proporre  suggerimenti  per  la
modifica  delle  norme  stesse  e  per  il  miglioramento dell'azione
amministrativa".
   2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  come  sostituito  dal presente articolo, si applicano
anche  alle  deleghe  legislative  in  materia  di  semplificazione e
riassetto  normativo conferite con leggi approvate dal Parlamento nel
corso  della  presente  legislatura  prima  della  data di entrata in
vigore della presente legge.
 
             Avvertenza:
                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui approvati.
             Note all'art. 1:
                 -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e successive
          modificazioni, reca: «Delega al Governo per il conferimento
          di  funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la
          riforma    della    pubblica    amministrazione    per   la
          semplificazione amministrativa.».
                 -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          e' il seguente:
                 «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
                 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
                 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
                 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui al comma 1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
                 -  Il testo dell'art. 17, commi 1, 2 e 3 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  del
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
                 «Art.   17   (Regolamenti). - 1.   Con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato  che  deve  pronunziarsi  entro  novanta giorni dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
                   a) l'esecuzione   delle   leggi   e   dei  decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                   b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                   c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                   d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                   e) (lettera abrogata).
                 2.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
                 3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
                 -  Il  testo  dell'art.  15 delle disposizioni sulla
          legge in generale e' il seguente:
                 «Art.  15  (Abrogazione delle leggi). - Le leggi non
          sono  abrogate  che  da  leggi posteriori per dichiarazione
          espressa  del  legislatore,  o  per incompatibilita' tra le
          nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge
          regola   l'intera   materia   gia'   regolata  dalla  legge
          anteriore.».
                 - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi».
                 -  Il  testo  dell'art.  17  della legge 24 novembre
          1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente:
                 «Art.  17  (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
          stato   effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,  il
          funzionario  o  l'agente  che  ha  accertato la violazione,
          salvo  che  ricorra  l'ipotesi  prevista nell'art. 24, deve
          presentare   rapporto,   con   la   prova   delle  eseguite
          contestazioni  o  notificazioni, all'ufficio periferico cui
          sono  demandati  attribuzioni e compiti del Ministero nella
          cui  competenza  rientra la materia alla quale si riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto.
                 Deve  essere  presentato  al  prefetto  il  rapporto
          relativo  alle  violazioni  previste  dal testo unico delle
          norme  sulla  circolazione  stradale, approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal
          testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio
          decreto  8 dicembre  1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno
          1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
                 Nelle  materie  di  competenza delle regioni e negli
          altri   casi,   per  le  funzioni  amministrative  ad  esse
          delegate,  il  rapporto e' presentato all'ufficio regionale
          competente.
                 Per  le  violazioni  dei  regolamenti  provinciali e
          comunali  il  rapporto  e'  presentato, rispettivamente, al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco.
                 L'ufficio  territorialmente competente e' quello del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione.
                 Il  funzionario  o  l'agente  che  ha  proceduto  al
          sequestro   previsto   dall'art.   13  deve  immediatamente
          informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
          precedenti   commi,   inviandole  il  processo  verbale  di
          sequestro.
                 Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
          emanare  entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
          presente  legge, in sostituzione del decreto del Presidente
          della  Repubblica  13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
          gli  uffici  periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
          primo  comma,  anche  per  i  casi  in cui leggi precedenti
          abbiano regolato diversamente la competenza.
                 Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
          stabilite   le   modalita'  relative  alla  esecuzione  del
          sequestro  previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed alla
          consegna  delle  cose  sequestrate,  alla  custodia ed alla
          eventuale  alienazione  o  distruzione  delle stesse; sara'
          altresi'  stabilita  la destinazione delle cose confiscate.
          Le   regioni,   per   le   materie   di   loro  competenza,
          provvederanno  con  legge  nel  termine  previsto dal comma
          precedente.».

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