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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Riassetto normativo e codificazione).
1. L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"ART. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita'
di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei
ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri
competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30
aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le
modalita' e le materie di intervento, anche ai fini della
ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con
particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle
regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e'
presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di
decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali
e procedimentali, nonche' di regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole
materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e
riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai
commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della
normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del
parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal
ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto
attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio,
alla trasparenza e pubblicita' che regolano i procedimenti
amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma
2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e
delle misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non
vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale,
all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della
giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della
concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e
dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati
che non implichino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il
cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di
legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle
attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un
atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di
discrezionalita' amministrativa, corredate dalla documentazione e
dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o
produttive dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di
atti in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione,
in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non
direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita',
anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle
attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente
rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione
tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard
qualitativi e delle certificazioni di conformita' da parte delle
categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi
indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita'
delle fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche' dei
processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche
condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione
dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione,
nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I
modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita',
alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di
pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri
stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il
conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi
di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei
principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli
stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza
legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione
amministrativa alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al
presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il
rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2,
emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto
normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative
mantenute, si attengono ai seguenti principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli
che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in
modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle
amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli
organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare
competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto
dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e
delle competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima
attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano
termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di
integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i
quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i
Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie
locali, del parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti
Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del
Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta;
quello delle Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del
Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta
del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni
parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto
dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme,
anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai
principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in
ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e
sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di
interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di
verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti
dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i
principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o
comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici
conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita'
amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte
degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale
dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della
normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa
procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le
ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi
e di tutte le fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della
semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro
competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche
l'uniformita' e l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce,
in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di
specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e
di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle
categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate
ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli
effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di
semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e
possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la
modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, come sostituito dal presente articolo, si applicano
anche alle deleghe legislative in materia di semplificazione e
riassetto normativo conferite con leggi approvate dal Parlamento nel
corso della presente legislatura prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui approvati.
Note all'art. 1:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, reca: «Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione per la
semplificazione amministrativa.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il testo dell'art. 17, commi 1, 2 e 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' del
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera abrogata).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale e' il seguente:
«Art. 15 (Abrogazione delle leggi). - Le leggi non
sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione
espressa del legislatore, o per incompatibilita' tra le
nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge
regola l'intera materia gia' regolata dalla legge
anteriore.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi».
- Il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto
relativo alle violazioni previste dal testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal
testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio
decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno
1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli
altri casi, per le funzioni amministrative ad esse
delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale
competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al
sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente
informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».