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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Termini relativi alla partecipazione italiana
a operazioni internazionali)
1. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003,
n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile
alle seguenti operazioni internazionali:
a) Joint Forge in Bosnia;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal
Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in
Albania;
g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);
h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE).
2. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42,
relativo alla partecipazione di personale militare e civile
all'operazione internazionale EU Concordia in Macedonia.
3. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42,
relativo alla partecipazione di personale militare e civile
all'operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active
Endeavour ad essa collegata.
4. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42,
relativo alla partecipazione di personale militare e civile
all'operazione internazionale International Security Assistance
Force-ISAF.
5. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42,
relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio
dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. 6. Per le
finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di
358.355.586 euro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante
"Disposizioni urgenti per la prosecuzione della
partecipazione italiana a operazioni militari
internazionali", come modificato dalla legge di conversione
18 marzo 2003, n. 42, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2003. Si
riporta il testo dell'art. 1:
"Art. 1 (Termini relativi alla partecipazione militare
italiana ad operazioni internazionali). - 1. Il termine
previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 aprile
2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di
personale militare e civile alle operazioni in Macedonia,
in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a
Hebron, in Etiopia ed Eritrea e' differito al 30 giugno
2003. Alla stessa data e' differito il termine per la
partecipazione del personale della Polizia di Stato alle
operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo
art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002.
2. Il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo
alla partecipazione militare italiana alla missione
internazionale di pace in Macedonia, e' differito al
30 giugno 2003.
3. Il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo
alla partecipazione di personale militare all'operazione
multinazionale denominata: "Enduring Freedom" nell'ambito
degli impegni militari attualmente assunti, e' differito al
30 giugno 2003.
4. Il termine previsto dall'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo
all'intervento internazionale denominato: "International
Security Assistance Force" (ISAF), e' differito al
30 giugno 2003.
5. Il termine previsto dall'art. 1, comma 5, del
decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo
allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, e' differito al 30 giugno 2003.
6. Il termine previsto dall'art. 1, comma 6, del
decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo
alla partecipazione alla missione di monitoraggio
dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia
(EUMM), e' differito al 30 giugno 2003.
7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 15.
8. Per le finalita' previste dal presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 359.549.625.".