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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive
modificazioni, e' aumentato di 120 euro a decorrere dal 1° gennaio
2003.
2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.915 del
1978, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2003 sono
modificati, limitatamente alle categorie dalla 2ª alla 6ª, secondo
quanto previsto dall'allegato alla presente legge.
3. Per l'anno 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1
e 2 del presente articolo in favore dei titolari di cui alle tabelle
G e N ivi richiamate non si applica l'adeguamento automatico di cui
all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n.656, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n.342.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, la spesa e' valutata in
11.545.600 euro annui a decorrere dall'anno 2003.
5. Per le finalita' di cui al comma 2, la spesa e' valutata in
12.554.123 euro annui a decorrere dall'anno 2003.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione dei commi 4 e 5, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n.468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2), della legge n.468 del
1978.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
determinato in 24.099.723 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a
19.692.502 euro per l'anno 2003 e a 10.329.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
quanto a 4.407.221 euro per l'anno 2003 l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attivita' culturali; quanto a 1.820.516
euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al
Ministero delle attivita' produttive; quanto a 6.638.192 euro annui a
decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia; quanto a 2.401.015 euro annui a decorrere dall'anno 2004
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e quanto a 2.911.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addi' 11 agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta la tabella G (Vedove ed orfani minorenni -
orfani maggiorenni in istato di disagio economico) allegata
al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita prima dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 29 gennaio
1979, S.O.), n. 834 (Definitivo riordinamento delle
pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista
dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533), e poi
dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed
integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra):
«Trattamento annuo spettante ai congiunti dei caduti
=====================================================================
SOGGETTI DI DIRITTO
Importo annuo
(in lire)
=====================================================================
Dal 1° gennaio 1985
Dal 1° gennaio 1986
---------------------------------------------------------------------
Tabella G - Vedove ed orfani
minorenni - orfani
maggiorenni in istato di
disagio economico
1.596.180
2.419.360}
- Si riporta la tabella N (Vedove ed orfani minorenni -
orfani maggiorenni in istato di disagio economico) allegata
al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915 come modificata dalla legge qui
pubblicata limitatamente alle categorie dalla 2ª alla 6ª:
«Tabella N
(Importi in euro)
=====================================================================
Categorie
dal 1° gennaio 2002
dal 1° gennaio 2003
=====================================================================
2ª categoria
1.626,51
1.838,66
3ª categoria
1.422,06
1.624,68
4ª categoria
1.278,92
1.426,05
5ª categoria
1.125,45
1.223,09
6ª categoria
984,57
1.018,78
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della gia'
citata legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed
integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), come
sostituito dall'art. 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342
(Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli
invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio):
«Art. 1 (Adeguamento automatico dei trattamenti
pensionistici di guerra) - 1. A decorrere dal 1° gennaio
1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante
l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre
dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto
dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive
modifiche ed integrazioni:
a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S,
degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli
assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834;
b)-h) (Omissis)».