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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni
urgenti in materia di giustizia sportiva, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata
in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 3, comma 5,
del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli