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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero)
1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila
cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e'
istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli
italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' organo di rappresentanza degli italiani all'estero
nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.
3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della
circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di
cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e
quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel
mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, piu' Comitati
all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto
ministeriale, istitutivo di piu' Comitati, delimita anche i
rispettivi ambiti territoriali di competenza.
4. La rappresentanza diplomatico - consolare italiana informa le
autorita' locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di
attivita' svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorita'
consolari, puo' rappresentare istanze della collettivita' italiana
residente nella circoscrizione consolare alle autorita' e alle
istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai
rapporti tra Stati.
5. La rappresentanza diplomatico - consolare rende partecipe il
Comitato degli incontri ufficiali con le autorita' locali sulle
questioni di interesse della comunita' rappresentata, con esclusione
di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto
di voto dei cittadini italiani residenti all'estero):
«1. Il Governo, mediante unificazione dei dati
dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli
schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco
aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero
finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali,
distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le
votazioni di cui all'art. 1, comma 1».