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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "del reddito percepito e denunciato ai
fini fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "del solo reddito
professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da
lavoro autonomo", e le parole: "della domanda" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'evento";
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere superiore a
cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma
3, ferma restando la potesta' di ogni singola cassa di stabilire, con
delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo
massimo piu' elevato, tenuto conto delle capacita' reddituali e
contributive della categoria professionale e della compatibilita' con
gli equilibri finanziari dell'ente".
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'Art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota a1 titolo.
- I1 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, reca:
"Testo unico delle disposizioni legislative in materie di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita' a
norma dell'art 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"; per il
testo dell'art 70, si rinvia alla nota all'art. 1.
Nota all'art. 1:
- I1 testo dell'art 70 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53", come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
"Art. 70 (Indennita' di maternita' per le libere
professioniste). - 1. Alle libere professioniste, iscritte
ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di
cui alla tabella D allegata al presente testo unico, e'
corrisposta un'indennita' di maternita' per i due mesi
antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla
stessa.
2. L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in
misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo
reddito professionale percepito e denunciato ai fini
fiscale come reddito da lavoro autonomo dalla libera
professionista nel secondo anno precedente a quello
dell'evento.
3. In ogni caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo'
essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzione
calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario
minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni, nella misura risultante, per la
qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi
decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo
articolo.
3-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere
superiore a cinque volte l'importo minimo derivante
dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potesta'
di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del
consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo
massimo piu' elevato, tenuto conto delle capacita'
reddituali e contributive della categoria professionale e
della compatibilita' con gli equilibri finanziari
dell'ente.".