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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni
urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il
recupero di potenza di energia elettrica, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il
mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato
livello di capacita' di produzione di energia elettrica, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della
capacita' di produzione;
b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacita'
produttiva, la possibilita' di concorrere al sistema di cui alla
lettera a) anche per capacita' di nuova realizzazione;
c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non
inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio
degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni
quantitativi e temporali assunti.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e
correttive del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche
delle infrastrutture lineari energetiche sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei
procedimenti; b) semplificazione delle procedure di notifica e di
pubblicita' dei procedimenti;
c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.
4. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del
decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli