Legge Ordinaria n. 291 del 16/10/2003 G.U. n. 252 del 29 Ottobre 2003
Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l' università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell' arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
(Interventi  nei  settori dei beni e delle attivita' culturali, dello
              sport, dell'universita' e della ricerca)

1.  E'  autorizzata  la  spesa di 53.229.000 euro per l'anno 2003, di
48.679.000  euro per l'anno 2004 e di 51.629.000 euro per l'anno 2005
per  gli  interventi  di  cui  alla  tabella A allegata alla presente
legge, per le finalita', con gli importi e in favore dei soggetti ivi
indicati.
2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1 si provvede,
quanto  a  euro  2.500.000  per  l'anno 2004, mediante corrispondente
riduzione   delle  proiezioni  per  l'anno  2004  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  e,  quanto  a  euro  53.229.000  per  l'anno  2003,  a euro
46.179.000  per  l'anno  2004  e  a  euro 51.629.000 per l'anno 2005,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando:
a)  quanto  a  euro  1.850.000 per l'anno 2003 e a euro 1.600.000 per
ciascuno  degli  anni  2004  e  2005,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b)  quanto  a  euro  6.550.000  per l'anno 2003, a euro 5.800.000 per
l'anno  2004  e  a  euro  4.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
c)  quanto  a  euro  5.450.000  per l'anno 2003, a euro 4.250.000 per
l'anno  2004  e  a  euro  3.250.000 per l'anno 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d)  quanto  a  euro 32.779.000 per l'anno 2003, a euro 30.029.000 per
l'anno  2004  e  a  euro 37.779.000 per l'anno 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
e)  quanto  a  euro  5.850.000 per l'anno 2003 e a euro 3.750.000 per
ciascuno  degli  anni  2004  e  2005,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero dell'economia e delle finanze;
f)  quanto  a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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